Quesito sull’art. 2052 d.lgs. n. 66/2010 dichiarato inammissibile (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 94 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avanzata da un ente locale ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando non concerne l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica recanti limiti o divieti alla spesa, ma attiene, in via principale, alla disciplina del rapporto di lavoro e alla spettanza di trattamenti economici in favore di singoli dipendenti. La richiesta di un beneficio economico in ragione del servizio militare espletato afferisce alla sfera dei diritti soggettivi del lavoratore ed è assorbita dalla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, rispetto alla quale la Sezione di controllo ha l’obbligo di non interferire. La nozione di “contabilità pubblica”, anche nella sua accezione dinamica, non comprende qualsivoglia attività dell’ente che presenti riflessi di natura finanziaria.
Il Fatto
Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani ha chiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 in ordine all’applicabilità dell’art. 2052 del d.lgs. n. 66/2010 al personale contrattualizzato degli enti locali appartenente al comparto Funzioni Locali, nonché alle modalità di calcolo del relativo beneficio economico. L’ente ha evidenziato come, nel comparto Funzioni Locali, l’ordinamento professionale non preveda più automatismi stipendiali basati sull’anzianità di servizio, rendendo problematica l’applicazione diretta della norma. Ha inoltre richiamato il contrasto interpretativo formatosi sulla perdurante operatività del beneficio, segnalando l’esistenza di un ampio contenzioso dinanzi al giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la ritualità dell’istanza sotto il duplice profilo dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il primo profilo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto presentata dal legale rappresentante pro-tempore dell’ente, organo di vertice politico ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 15/2015.
Quanto al profilo oggettivo, la Sezione ha richiamato i consolidati orientamenti della Sezione delle Autonomie, in particolare la deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, secondo cui non rientrano nella materia della contabilità pubblica i quesiti che attengono, in via principale, alla disciplina del rapporto di lavoro e alla spettanza di trattamenti economici in favore di singoli dipendenti, con conseguente inammissibilità oggettiva.
La Sezione ha evidenziato che la questione prospettata presenta la medesima struttura sostanziale di quelle già dichiarate inammissibili con le deliberazioni n. 168/2016/PAR e n. 109/2021/PAR, attenendo alla spettanza e alla quantificazione di un beneficio economico-previdenziale in favore di singoli dipendenti, materia riconducibile alla disciplina del rapporto di lavoro e alla giurisdizione ordinaria. La richiesta non sollecitava, infatti, l’interpretazione di specifici limiti o divieti posti da norme di coordinamento della finanza pubblica, ma tendeva a ottenere una presa di posizione sulla vigenza di una norma di settore rispetto al pubblico impiego contrattualizzato.
Inoltre, la materia risultava già oggetto di un ampio contenzioso dinanzi al giudice del lavoro e di un parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sicché un parere della Sezione avrebbe determinato una anticipazione interpretativa su diritti soggettivi oggetto di contenzioso, con rischio di interferenza con la giurisdizione ordinaria. La Sezione ha pertanto dichiarato la richiesta inammissibile per difetto del presupposto oggettivo.
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Nota della Redazione
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