Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 324 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica e condannato l’amministrazione a metterla a disposizione. Scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997), decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, il TAR ordina l’esecuzione e nomina il Commissario ad acta. La procura alle liti rilasciata per il giudizio civile abilita il difensore anche nel giudizio di ottemperanza, quando la condanna abbia ad oggetto un importo monetario predeterminato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2024 dell’11 giugno 2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Civile. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.
La ricorrente assume che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, non abbia dato corso all’adempimento. Chiede pertanto che sia ordinato all’amministrazione di accreditare € 2.000 sulla carta elettronica e che sia fissata la somma dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce i presupposti del rimedio. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione non costituitasi emerge la sussistenza delle condizioni per l’esperimento del giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il Collegio verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 8 ottobre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il TAR richiama un orientamento consolidato, citando tra le altre le pronunce di TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025 e TAR Umbria n. 370 del 2025.
Quanto alla legittimazione del difensore, il Collegio ritiene che questi si avvalga correttamente del mandato rilasciatogli per il giudizio civile. Quando i poteri del difensore si estendono a ogni stato e grado del procedimento, la procura alle liti attribuisce lo ius postulandi anche nel processo di esecuzione, tale essendo il giudizio di ottemperanza allorché si tratti dell’esecuzione di una condanna al pagamento di un importo monetario predeterminato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 8745 del 2019.
In accoglimento della domanda, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, nessun compenso è liquidato al commissario. È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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