La sopravvenienza dell’adempimento nel giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 181 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, successiva alla notifica del ricorso per ottemperanza, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., purché il creditore ne riconosca l’integrale soddisfazione. Tale esito processuale non preclude la liquidazione delle spese di lite, che devono essere poste a carico della parte pubblica in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dovendosi considerare che l’iniziativa giudiziale è risultata necessaria per ottenere quanto già spettante in forza del titolo esecutivo giudiziale.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Vasto, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di €2.000,00, a titolo di riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ex art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle penalità di mora. Il Ministero si costituiva, deducendo di avere provveduto al pagamento nel gennaio 2026 e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preso atto dell’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, intervenuto nelle more del giudizio, e della conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dal difensore della ricorrente all’esito del pagamento integrale di quanto dovuto.
Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione, in quanto la pretesa sostanziale azionata in sede di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta. Tale declaratoria, espressamente richiesta dalla stessa parte ricorrente, è stata pronunciata con contestuale condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
In punto di regolamentazione delle spese, il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza virtuale, valorizzando la circostanza che l’adempimento è intervenuto solo in conseguenza e dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza. L’iniziativa della ricorrente è risultata, pertanto, necessaria per ottenere quanto già riconosciuto dal titolo esecutivo, con la conseguenza che gli oneri del processo non possono gravare su chi ha dovuto ricorrere al giudice per vedere soddisfatta la propria pretesa.
Le spese di lite, liquidate in €800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata infine dichiarata immediatamente eseguibile.
Nota della Redazione
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