Esecuzione del giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 325 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza passata in giudicato quando risulti dimostrato il mancato adempimento e la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere tale termine. In caso di perdurante inottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le medesime regole del personale di ruolo, per un importo di euro 2.000,00 riferito agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi fino al soddisfo.

Passata la sentenza in giudicato, e certificato il passaggio dalla cancelleria del giudice ordinario, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo perché l’Amministrazione non aveva dato corso all’adempimento. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, l’accredito della somma sulla carta elettronica del docente e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. La ricorrente ha documentato il giudicato mediante certificazione della cancelleria, mentre l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita in giudizio. Il quadro probatorio è stato pertanto ritenuto sufficiente.

Nessun rilievo è stato riconosciuto all’eccezione di improcedibilità per tardività. Il Collegio ha accertato che era decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione era stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

A sostegno di tale conclusione il Collegio ha richiamato un indirizzo consolidato, citando tra le altre le pronunce del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025 e del TAR Umbria n. 370 del 2025.

Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, con condanna a provvedere agli adempimenti nel termine di novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con possibilità di delega a dirigente o funzionario. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.

È stata altresì accolta la domanda di condanna alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, ovvero all’esecuzione sostitutiva del commissario. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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