Fumus boni iuris e onere della prova della natura pubblica dell’area nel rilascio del passo carrabile (TAR Basilicata n. 125 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il ricorso avverso un diniego di concessione di passo carrabile non è assistito da fumus boni iuris qualora il richiedente non fornisca una persuasiva dimostrazione della natura pubblica o dell’uso pubblico dell’area interessata dalla concessione. L’onere della prova in ordine alla sussistenza di tale requisito grava sul richiedente, atteso che si tratta di elemento costitutivo della fattispecie concessoria. La natura vincolata del provvedimento reiettivo ridimensiona la rilevanza delle censure di ordine procedimentale dedotte avverso l’atto.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il diniego opposto dal Comune di Matera alla loro istanza di rilascio di concessione di passo carrabile per un’area in vico A. Serrao. Il provvedimento era stato emesso al termine di un procedimento amministrativo articolato e caratterizzato da plurime note interlocutorie. Nel giudizio si costituivano il Comune e la controinteressata, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare. I ricorrenti affidavano il ricorso a censure sia di ordine procedimentale sia di ordine sostanziale, contestando la legittimità del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, valutata l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che la domanda non fosse assistita dal requisito del fumus boni iuris, venendo in rilievo una questione di prova decisiva per l’esito del giudizio. Il Collegio ha osservato come non fosse stata offerta una persuasiva dimostrazione della natura pubblica dell’area o del suo uso pubblico, circostanza che costituisce il presupposto necessario ai fini del rilascio della concessione di passo carrabile.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che l’onere probatorio circa la sussistenza di tale requisito grava sul richiedente la concessione, il quale deve fornire la dimostrazione che l’area interessata dall’accesso sia soggetta al regime dei beni pubblici.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la mancata prova di tale elemento consente di ridimensionare la rilevanza delle censure di ordine procedimentale, attesa la natura vincolata del provvedimento reiettivo: qualora il requisito sostanziale non sia dimostrato, l’Amministrazione non potrebbe comunque rilasciare la concessione, a prescindere dai vizi del procedimento.
Da ultimo, il TAR ha rilevato l’assenza di un periculum in mora connesso all’esecutività dell’atto impugnato, non essendo stato allegato alcun pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’inoppugnabile diniego in pendenza del giudizio di merito. In ragione della particolarità della vicenda e della presenza di plurime questioni, le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.