Ammonimento ex art 8 l 38/2009 legittimo senza avviso avvio procedimento (TAR Emilia-Romagna n. 238 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento disciplinato dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, preordinata a impedire la reiterazione di condotte persecutorie. In ragione dell’esigenza primaria di tutela della persona offesa e dell’insita urgenza, non è censurabile l’omessa comunicazione di avvio del procedimento quando dall’istruttoria emergano precisi indizi di condotta aggressiva del destinatario. Ai fini dell’adozione della misura non occorre la prova del reato di atti persecutori, essendo sufficiente un quadro indiziario che, con ragionevole grado di attendibilità, lasci desumere un comportamento persecutorio idoneo a degenerare in condotte costituenti reato e a cagionare nella vittima un perdurante stato di ansia o paura. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla irragionevolezza e alla sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna il decreto con cui il Questore, in data 28 novembre 2023, gli aveva irrogato l’ammonimento ex art. 8 della legge n. 38/2009, su istanza della controinteressata, già sua compagna. L’Amministrazione si costituiva, deducendo la legittimità della misura.
Con un primo motivo il ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’insufficienza dell’audizione disposta con semplice comunicazione telefonica. Con un secondo motivo censurava il difetto di istruttoria e di motivazione, la genericità degli elementi posti a base del provvedimento e la mancata considerazione del riavvicinamento con la controinteressata, oltre alla non riconducibilità dei suoi malesseri alla condotta del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in ragione della natura cautelare e dell’urgenza della misura, l’avviso può essere omesso quando emerga un quadro indiziario sufficientemente preciso di condotta aggressiva. Il bilanciamento tra partecipazione procedimentale e tutela della vittima si risolve a favore di quest’ultima, prevalendo l’interesse a una pronta adozione del provvedimento.
Né il ricorrente ha dimostrato che l’apporto partecipativo avrebbe potuto mutare l’esito, attesi i consistenti elementi istruttori. Il Collegio ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, interpretato nel senso di non imporre all’Amministrazione una prova diabolica, incombendo sul privato l’onere di allegare gli elementi conoscitivi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale dell’atto.
Sul merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro esegetico dell’ammonimento, richiamando l’orientamento secondo cui non è necessaria l’acquisizione di prove idonee a resistere in un giudizio penale, bensì la sussistenza di elementi dai quali desumere, con sufficiente attendibilità, un comportamento persecutorio. La distinzione tra piano preventivo e piano penale comporta che il Questore disponga di ampia discrezionalità, anche nella scelta degli strumenti istruttori, modulabili secondo la clausola “se necessario”.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto la misura fondata su plurimi elementi convergenti: i messaggi assidui e insistenti, gli appostamenti presso l’abitazione e il luogo di lavoro, le intrusioni nella proprietà, le aggressioni verbali e il dichiarato stato ansioso della controinteressata. Le dichiarazioni dei testimoni, ancorché limitate ad alcuni episodi, sono parse convergenti con la versione della denunciante. Il ricorrente, in sede di audizione, ha ammesso alcuni fatti più gravi — reazioni brusche, messaggi pesanti, apparizioni sul luogo di lavoro — senza offrire elementi capaci di inficiarne l’attendibilità.
Il Collegio ha giudicato inconferente il riferimento all’esito favorevole di un procedimento penale relativo a una precedente relazione, trattandosi di vicenda successiva all’adozione della misura e comunque non ostativa, stante il diverso rigore probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e disposizione di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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