Ottemperanza e cessazione della materia del contendere: condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 843 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dall’intervenuto adempimento dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, non preclude la statuizione sulle spese del giudizio. Queste ultime restano disciplinate dal principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento, infatti, non elimina la fondatezza della pretesa azionata, ma ne conferma la sussistenza, sicché l’Amministrazione resistente è tenuta a rifondere le spese processuali alla parte ricorrente, ancorché il giudizio si concluda senza una pronuncia nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, quale contributo per la formazione. A fronte della mancata esecuzione di tale pronuncia, passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si costituiva in giudizio e, con memoria depositata il 20.02.2026, comunicava l’avvenuto caricamento del borsellino elettronico del docente da parte del Sogei, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La ricorrente aderiva alla richiesta, ma insisteva per la condanna alle spese del giudizio, assumendo la fondatezza della propria pretesa alla luce del principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ha accolto tale impostazione. Pur ravvisando la cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuto adempimento, ha nondimeno affermato che l’Amministrazione, avendo dato esecuzione alla sentenza solo dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza, deve considerarsi soccombente in senso virtuale. Il ritardo nell’adempimento, lungi dall’essere irrilevante, conferma la fondatezza della pretesa originariamente azionata e giustifica l’addebito delle spese processuali a carico della parte resistente. Tale soluzione risulta coerente con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, secondo cui l’esecuzione tardiva non priva il ricorrente del diritto al ristoro delle spese sostenute.
In applicazione di tali principi, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, da corrispondersi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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