Conflitto negativo di giurisdizione e declinatoria del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 272 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui il giudice amministrativo, investito di una controversia riproposta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., solleva d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, non preclude la prosecuzione del giudizio. L’ordinanza che dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, resa dalle Sezioni Unite a seguito del conflitto, è vincolante per il giudice amministrativo. Quest’ultimo, ricevuta la pronuncia, deve limitarsi a prenderne atto e a dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, senza poter riesaminare il merito della domanda. La declaratoria di giurisdizione produce l’effetto di rimettere le parti dinanzi al giudice individuato, con conseguente estinzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo.

Il Fatto

La controversia trae origine da una domanda proposta dal Comune nei confronti della società gestrice di una centrale eolica, volta ad ottenere il pagamento delle somme dovute in forza di una convenzione urbanistica stipulata per la realizzazione dell’impianto. Il giudizio, originariamente instaurato dinanzi al Tribunale Civile, era stato riproposto dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009.

Il TAR, ritenendo che la controversia non rientrasse nella propria giurisdizione, aveva sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione e rimesso gli atti alla Corte di Cassazione, chiedendo alle Sezioni Unite di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’ordinanza delle Sezioni Unite Civili che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi a quest’ultimo. La pronuncia, resa all’esito del conflitto negativo di giurisdizione, è vincolante e non lascia margini di valutazione al giudice amministrativo.

La decisione si fonda sul principio per cui, una volta individuato dalle Sezioni Unite il giudice munito di giurisdizione, il giudice dinanzi al quale la causa era stata riproposta deve limitarsi a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, senza poter rinnovare la valutazione sulla natura della controversia o sul merito della domanda.

Il TAR, pertanto, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia, disponendo la rimessione delle parti dinanzi a quest’ultimo. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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