Ottemperanza per carta docente e spese di lite (TAR Lombardia n. 2807 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, non determina l’inammissibilità o il rigetto nel merito della domanda, ma la cessazione della materia del contendere, essendo comunque conseguito il bene della vita richiesto. In tale evenienza, l’amministrazione resistente è tenuta a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in quanto ha dato esecuzione al comando giudiziale solo successivamente all’instaurazione del giudizio. La liquidazione di tali spese, pur in presenza di una pronuncia favorevole al ricorrente, può essere contenuta in misura equamente ridotta, tenuto conto dell’impegno professionale limitato richiesto in procedimenti di natura seriale che non comportano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. La distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari segue il regime previsto dagli artt. 112 e ss. c.p.a. e dall’art. 93 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il proprio diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.500,00 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.030,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione alla statuizione sulle spese legali, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione del dictum giudiziale. Nelle more del giudizio, e precisamente in data successiva alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, il Ministero provvedeva all’accredito delle somme dovute a titolo di compenso professionale in favore della parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla luce dell’intervenuto pagamento delle spese legali da parte dell’amministrazione, risultava conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso per ottemperanza. Ne discendeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull’originaria domanda esecutiva.
Quanto al regime delle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’amministrazione, avendo adempiuto al comando giudiziale solo dopo l’instaurazione della causa, deve essere condannata a rifondere le spese processuali al ricorrente. La circostanza che l’adempimento sia intervenuto prima della decisione non esclude, infatti, l’onere per la parte resistente di sostenere i costi del giudizio reso necessario dalla sua inerzia.
Sotto il profilo della quantificazione, il Collegio ha valorizzato la natura seriale della controversia, incentrata sull’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di spese legali, che non richiede nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Tale limitato impegno professionale ha giustificato una liquidazione equamente ridotta, determinata in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
La distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari è stata disposta in conformità alla richiesta della parte ricorrente, trattandosi di statuizione accessoria alla condanna alle spese e funzionale a garantire l’effettività della tutela del professionista che ha anticipato l’attività difensiva.
Nota della Redazione
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