Concorso pubblico per atleti dell’Arma dei Carabinieri: i titoli “misti” non sono valutabili per posti femminili (TAR Lazio n. 13852 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura concorsuale per titoli, la valutazione dei titoli sportivi deve essere effettuata in base alla disciplina e specialità per la quale è bandito il posto, come delimitata dal bando. Pertanto, se il bando prevede un posto per atlete di sesso femminile in una specifica disciplina, i titoli relativi a competizioni “a squadre” o “miste” non sono valutabili, in quanto il riferimento va inteso in chiave corrispondente alla singola disciplina/specialità messa a bando, su base individuale e circoscritta alle sole competizioni femminili. La valutazione dei titoli espressa dalla commissione esaminatrice, in base a criteri predeterminati e con l’ausilio di documentazione federale, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta irragionevolezza o evidente illogicità.
Il Fatto
La ricorrente, atleta di tuffi, partecipava a un concorso, per titoli, per il reclutamento di allievi carabinieri in qualità di atleti, per un posto femminile nella disciplina “tuffi”, specialità “piattaforma”. All’esito della procedura, la ricorrente risultava collocata al secondo posto, mentre la controinteressata veniva dichiarata vincitrice. La ricorrente impugnava la graduatoria, contestando la mancata valutazione di un titolo relativo a un campionato mondiale a squadre miste e l’errata attribuzione del punteggio per un altro titolo, ritenuto equiparabile alla “Coppa italiana assoluto”.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato i due profili di censura. In primo luogo, ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’omessa valutazione del titolo conseguito in una competizione “mista”. La Corte ha chiarito che, sebbene l’art. 11 del bando e l’art. 960 d.P.R. n. 90/2010 prevedano la valutazione dei risultati a squadre, tale riferimento deve essere interpretato in modo coerente con l’oggetto della procedura concorsuale, che era limitato a un posto femminile. Ne consegue che i titoli valutabili sono solo quelli conseguiti in competizioni femminili, con esclusione delle competizioni miste, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione.
In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto infondata la contestazione sul punteggio attribuito al titolo “Coppa Parigi 2024”. Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla dichiarazione della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e dal curriculum sportivo della ricorrente, emergerebbe che il titolo non era stato indicato dalla Federazione tra quelli equiparabili alla “Coppa italiana assoluto”, ma era stato ricompreso nella più ampia categoria delle manifestazioni di rilevanza nazionale. Tale classificazione, operata dalla Commissione sulla base delle indicazioni federali, non appariva manifestamente irragionevole o illogica e, pertanto, non sindacabile in sede giurisdizionale, trattandosi di valutazione espressiva di ampia discrezionalità tecnica.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto il ricorso in quanto infondato. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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