Omesso riversamento compensi extralavorativi e prescrizione dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 57 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa richiesta di preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi libero-professionali da parte del dipendente pubblico non integra una presunzione assoluta di doloso occultamento del danno, rilevante ai fini dello spostamento del dies a quo della prescrizione. Il giudice deve valutare le circostanze concrete, oggettive e soggettive, verificando se sussistano comportamenti ulteriori diretti a celare l’evento dannoso. La prescrizione quinquennale dell’azione erariale decorre dalla data di effettiva percezione dei compensi non riversati, non dal conferimento o dallo svolgimento dell’incarico. La quantificazione del danno va effettuata al lordo delle ritenute fiscali operate a titolo d’acconto.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito, successivamente dipendente di una Regione, è stato citato in giudizio dalla Procura regionale per il pagamento, in favore delle amministrazioni di appartenenza, di una complessiva somma corrispondente ai compensi percepiti per lo svolgimento di ventiquattro incarichi libero-professionali non autorizzati, in violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando prescritte le poste anteriori al 15.3.2017 per insussistenza del doloso occultamento del danno, e condannando il prevenuto per i tre incarichi con pagamenti successivi. Ha invece escluso l’obbligo di riversamento per gli incarichi svolti quando l’interessato non era dipendente a tempo pieno. Entrambe le parti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando la disciplina dell’incompatibilità assoluta e il regime delle deroghe. L’omessa autorizzazione determina l’obbligo di riversamento dei compensi, con giurisdizione della Corte dei conti sulla relativa responsabilità erariale.

Quanto al primo motivo dell’appello incidentale, la Corte rigetta la tesi dell’automatismo tra condotta omissiva e occultamento doloso. Il dipendente aveva manifestato all’amministrazione la volontà di svolgere attività extralavorativa, ottenendo un parere endoprocedimentale favorevole; il diniego era stato annullato dal giudice amministrativo. Manca pertanto un comportamento diretto a celare l’evento dannoso, tanto più che le attività erano facilmente tracciabili. Confermata è dunque la prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla percezione dei compensi.

Respinge anche l’appello principale, escludendo che la richiesta di aspettativa senza assegni e l’esito del contenzioso amministrativo possano legittimare l’attività svolta in assenza di un formale titolo abilitante. Gli incarichi con pagamenti successivi al 15.3.2017 vanno considerati unitariamente, rilevando la data finale dell’incasso. La quantificazione va effettuata al lordo delle ritenute fiscali, secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite.

Accoglie invece il secondo motivo incidentale: anche per gli incarichi n. 14, 23 e 24 le prestazioni professionali, per loro natura, si sono protratte nel periodo di costanza del rapporto di impiego, come emerge dai documenti. Le nuove disposizioni in tema di colpa grave non trovano applicazione, essendo la condanna a titolo di dolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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