Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 182 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l’Amministrazione, ritualmente destinataria della notificazione della sentenza, non abbia provveduto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione impedisce ogni contestazione dell’omesso adempimento e consente l’accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, escludendo la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 177/2023 del 20.04.2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il ricorrente ha esposto che il Ministero, pur avendo ricevuto regolare notificazione della sentenza, non ha fornito quanto dovuto, neppure dopo il passaggio in giudicato della decisione, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 14 novembre 2025. Di qui il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti e dalla documentazione prodotta dal ricorrente, unitamente alla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale esperito. La condotta processuale dell’Amministrazione ha quindi assunto valore dirimente nel delineare l’infruttuosità dell’adempimento.
Il Tribunale ha poi verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 23 agosto 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, individuato come domicilio digitale idoneo allo scopo.
Su quest’ultimo punto il Collegio ha richiamato espressamente una pluralità di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024. La notificazione al domicilio digitale è stata dunque ritenuta idonea a far decorrere il termine di esecuzione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente tale termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi 700,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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