Responsabilità contabile dell’imprenditore agricolo per contributi AGEA indebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 61 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che consegue erogazioni agricole a carico del FEAGA e del FEASR esponendo dati o notizie falsi è tenuto alla restituzione dell’indebito e risponde del danno erariale davanti al giudice contabile. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste nei confronti del percettore privato quando la condotta sia preordinata alla indebita percezione dei finanziamenti. L’inserimento nelle domande di particelle sulle quali l’istante non vanta alcun titolo di godimento integra la fattispecie di sovradichiarazione e attiva la clausola di elusione. La produzione di contratti di affitto con firme apocrife e timbri artefatti, destinati a ingenerare l’apparenza della registrazione, conferma il carattere indebito dell’intero contributo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un imprenditore agricolo chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’AGEA, di una somma corrispondente ai contributi percepiti per le campagne agricole. L’ipotesi di illecito erariale era emersa da una denuncia trasmessa al Nucleo PEF della Guardia di Finanza, con cui un terzo aveva segnalato la possibile erogazione indebita di contributi pubblici su terreni di sua proprietà, ubicati in agro di Militello in Val di Catania.

Le indagini avevano ricostruito che nei fascicoli aziendali dell’imprenditore figuravano tre contratti di affitto di terreni agricoli, apparentemente registrati, in base ai quali risultava concessa una pluralità di fondi, tra cui quelli del denunciante e di una sua familiare. I proprietari avevano negato di aver concesso gli appezzamenti, disconoscendo le firme apposte alle convenzioni, che non risultavano mai registrate e riportavano timbri artefatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituito. Ha poi ribadito la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici, richiamando una propria precedente pronuncia.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile alle campagne agricole successive al 2015. Il Reg. UE 1307/2013 parametra gli aiuti all’estensione della superficie aziendale, che deve ricomprendere terreni di cui l’istante dispone sulla base di titoli giuridici comprovanti un diritto reale o personale di godimento, restando irrilevante la mera disponibilità materiale dei beni.

Quanto alla decadenza e alla ripetizione, rileva l’art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014, che esclude ogni aiuto in caso di differenza superiore al venti per cento della superficie determinata. L’inserimento di particelle prive di titolo attiva inoltre la clausola di elusione dell’art. 60 del Reg. UE 1306/2013, che nega i benefici a chi abbia creato artificialmente le condizioni richieste per ottenerli.

Sul piano nazionale, la Corte ha richiamato l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede la decadenza dai benefici in caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva, e l’art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, che impone la restituzione dell’indebito a chi consegue erogazioni a carico del FEAGA e del FEASR mediante l’esposizione di dati o notizie falsi.

Applicando tali coordinate al caso, il Collegio ha osservato che la prospettazione accusatoria non è stata smentita da alcuna difesa, non essendosi il convenuto avvalso delle facoltà preprocessuali né costituendosi. Le particelle contestate risultano elencate nelle domande per le campagne in esame, in esito alle quali sono stati erogati i contributi, ottenuti mediante contratti con firme apocrife e timbri artefatti. Il convenuto è stato quindi riconosciuto responsabile del danno erariale, con condanna al pagamento della somma indebitamente percepita, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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