Gestione finanziaria di Difesa Servizi S.p.A.: controllo Corte dei Conti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 22 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di una società in house partecipata dal Ministero della difesa accerta la regolarità contabile e i risultati della gestione, nonché le evenienze di maggior rilievo. La circostanza che larga parte dei costi operativi sia sostenuta direttamente dall’Amministrazione non esclude l’obbligo di una gestione efficiente delle risorse: la retrocessione alle Forze armate costituisce il costo della produzione che giustifica la stessa costituzione della Società. Il permanere di rilevanti giacenze di cassa impone di snellire le procedure di erogazione, per evitare che le somme restino immobilizzate sui conti in attesa delle richieste delle strutture beneficiarie. Resta irrisolta, in assenza del decreto ministeriale previsto dal Tusp, la questione dell’applicabilità alla Società delle disposizioni di contenimento della spesa per i compensi degli organi.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato la gestione finanziaria di una società per azioni con socio unico il Ministero della difesa, costituita ai sensi dell’art. 535 del d.lgs. n. 66 del 2010 e operante come soggetto in house. La Società provvede, in qualità di concessionario o mandatario, alla gestione economica di beni e servizi non direttamente correlati alle attività operative delle Forze armate, acquisendo risorse aggiuntive rispetto a quelle di bilancio del Dicastero.
Il referto riguarda l’esercizio 2022 e si colloca dopo il precedente controllo sull’esercizio 2021. La Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo eseguito con le modalità dell’art. 12 della medesima legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro ordinamentale e programmatico. La Società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e agisce secondo indirizzi strategici e un contratto di servizio. Tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 si registra un’intensa attività di rinnovo degli atti costitutivi e funzionali: il nuovo statuto, approvato in data 28 gennaio 2022, prevede all’art. 4 che oltre l’ottanta per cento del fatturato sia impiegato nei compiti affidati dal Dicastero e, all’art. 23, che la revisione legale dei conti sia svolta ai sensi dell’art. 2409-bis cod. civ.
Sul piano patrimoniale, il totale dell’attivo è pari a circa 195,7 milioni di euro, con disponibilità liquide salite da circa 103 milioni a circa 144 milioni. I crediti verso clienti ammontano a circa 48 milioni, al netto di un fondo svalutazione crediti di circa 6 milioni, incrementato per effetto di un ulteriore accantonamento prudenziale. Il patrimonio netto è di circa 19 milioni, con un utile d’esercizio di circa 6,5 milioni, in aumento rispetto ai circa 3 milioni del 2021.
La Corte sottolinea che i risultati economici positivi derivano principalmente dalle convenzioni stipulate con le articolazioni della Difesa. Il valore della produzione si assesta a circa 75,9 milioni. I costi della produzione, pari a circa 66,7 milioni, includono il valore della retrocessione, che rappresenta contabilmente un costo ma costituisce il motivo primario della costituzione della Società. Le retrocessioni alle Forze armate, considerando anche il servizio di tesoreria, ammontano a circa 71 milioni, in aumento del 9 per cento rispetto al 2021.
Un rilievo centrale riguarda la formazione di rilevanti giacenze di cassa. Le disponibilità liquide sono passate da circa 102,5 milioni a fine 2021 a quasi 144 milioni a fine 2022. La Corte ravvisa la necessità di snellire le procedure di versamento e di accelerare la previa segnalazione dei progetti da finanziare, così da evitare il protrarsi della formazione di ingenti giacenze.
Quanto ai compensi degli organi, rimasti invariati nel complessivo ammontare, non si rinvengono ragioni per l’inapplicabilità alla Società dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, richiamato dall’art. 11, comma 7, del Tusp, con conferma prudenziale dell’accantonamento del venti per cento. La Corte segnala altresì il nuovo testo della convenzione sul personale, sottoscritto in data 28 marzo 2022, che non richiama più il vincolo del mandato triennale rinnovabile una sola volta, ma prevede un semplice rinnovo triennale ad ogni scadenza su richiesta della Società.
Nota della Redazione
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