Spese dei gruppi consiliari e decorrenza della prescrizione dal rendiconto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 39 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per illecito utilizzo dei contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, il termine quinquennale di prescrizione del credito erariale previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 decorre dal momento di presentazione del rendiconto agli organi preposti a riceverlo, e non dal momento in cui la Procura contabile acquisisce piena conoscenza degli elementi di danno. Il deposito del rendiconto non costituisce un adempimento burocratico meramente formale, poiché è con esso che l’amministrazione erogatrice dei fondi viene posta nella condizione di verificare la conformità delle spese ai parametri normativi e di attivare ogni iniziativa risarcitoria. Eventuali carenze o ritardi nell’attività di controllo del procedimento non spostano il dies a quo, restando irrilevanti i semplici impedimenti soggettivi del titolare del diritto. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto e manifesti la volontà di farla valere, non essendo il giudice vincolato alla qualificazione giuridica offerta dalle parti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una notizia di danno trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Molise a seguito di una deliberazione della competente Sezione regionale di controllo. Il requirente contestava al ricorrente, nella qualità di presidente di un gruppo consiliare regionale, la non ammissibilità a rendicontazione di una serie di spese sostenute a valere sui contributi pubblici.

Il giudizio di primo grado si chiudeva con il rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione, ancorando il dies a quo alla data di presentazione del rendiconto consiliare. La Procura regionale proponeva appello, deducendo l’errata applicazione della legislazione regionale ratione temporis, la diversità del contesto normativo molisano rispetto ai precedenti invocati e l’omessa attività istruttoria. Resisteva la parte convenuta, chiedendo la conferma della pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi. Richiamando la giurisprudenza contabile e civile, il Collegio ha precisato che il requisito dell’art. 194, comma 1, lett. a) e b), c.g.c. non va inteso formalisticamente, dovendo i motivi delimitare il quantum appellatum e assolvere una funzione argomentativa.

Nel merito, la Corte ha ribadito che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre un evento dannoso connotato dalla conoscibilità obiettiva da parte dell’amministrazione danneggiata. Il momento della esteriorizzazione del danno ingiusto costituisce, dunque, il dies a quo, poiché solo allora diviene configurabile una inerzia giuridicamente rilevante.

Quanto alla specifica materia delle spese dei gruppi consiliari, il Collegio ha aderito all’indirizzo consolidato delle sezioni di appello, secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento di presentazione del rendiconto agli organi preposti a riceverlo. È con tale adempimento che l’amministrazione erogatrice viene posta nella condizione di verificare la regolarità delle spese e di esercitare il proprio diritto risarcitorio.

Il Collegio ha respinto la tesi della Procura regionale circa la totale diversità del contesto normativo molisano rispetto a quelli già scrutinati, rilevando che anche la disciplina regionale vigente ratione temporis attribuiva rilevanza alla funzione di controllo in capo agli uffici regionali. Nessun rilievo poteva inoltre attribuirsi alla pendenza del procedimento penale, conclusosi con richiesta di archiviazione, essendo stata contestata una condotta non dolosa.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ha escluso che il giudice di prime cure fosse obbligato ad acquisire d’ufficio il rendiconto consiliare, trattandosi di mera facoltà dell’art. 55 c.g.c., e ha negato la dedotta violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., poiché l’eccezione di prescrizione, una volta allegato il fatto, costituisce questione di diritto non vincolante per il giudice. L’appello è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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