Conti giudiziali degli agenti contabili e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 44 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pieno e tempestivo adempimento dell’obbligo di resa del conto giudiziale, da parte dell’agente contabile, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio per resa di conto. Ai sensi dell’art. 139, comma 1, c.g.c., l’onere si intende assolto quando l’agente abbia predisposto il conto e l’Amministrazione lo abbia depositato presso la Segreteria della Sezione. La qualifica di agente contabile di fatto può essere riconosciuta a chi abbia svolto la funzione in assenza di incarico formale, a titolo di mera collaborazione. In tale ipotesi, l’accertata impossibilità di ricostruire compiutamente l’attribuzione dell’attività di riscossione giustifica la compilazione d’ufficio del conto ai sensi dell’art. 141, comma 6, c.g.c., senza applicazione di alcuna sanzione.

Il Fatto

A seguito dell’istruttoria avviata sulla base di una deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la Procura regionale ha rappresentato la mancata presentazione, per gli anni dal 2015 al 2024, dei conti giudiziali relativi al Servizio economato, alla riscossione di tributi minori e diritti di segreteria e al costo per il rilascio delle carte di identità di un Comune.

Con appositi decreti è stata disposta l’acquisizione d’ufficio dei conti già predisposti e sono stati assegnati termini ai tre agenti contabili per la resa dei conti mancanti. Alla scadenza, gli interessati hanno depositato i conti richiesti, così che la Sezione è stata chiamata a verificarne l’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla posizione dell’agente contabile incaricato della riscossione dei diritti di segreteria fino al collocamento in quiescenza. Dall’esame degli atti risulta che questi ha predisposto i conti per il periodo di competenza e che l’Amministrazione li ha depositati in Segreteria. È provato, dunque, il pieno rispetto dell’art. 139, comma 1, c.g.c., con conseguente cessazione della materia del contendere.

Analoga conclusione vale per l’agente contabile addetta al Servizio economato. Questa ha predisposto i conti a “zero”, stante l’assenza di movimentazione, per gli esercizi dal 2018 al 2024, e il deposito è stato curato dal Responsabile del Servizio finanziario. La Sezione dichiara pertanto cessata la materia del contendere anche rispetto a tale posizione.

Quanto alla riscossione dei tributi minori, la documentazione attesta la predisposizione dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2024 e il successivo deposito da parte dell’Amministrazione. Anche in questo caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

Residua la posizione dell’agente contabile con riferimento ai diritti di segreteria e ai costi delle carte di identità. Il giudice conferma la qualifica di agente contabile di fatto, assunta in assenza di incarico formale e per spirito di collaborazione. Nell’impossibilità di ricostruire compiutamente, sulla base degli atti, l’attribuzione dell’attività per il periodo dall’agosto 2016 al gennaio 2019, dispone la compilazione d’ufficio a cura dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 141, comma 6, c.g.c., senza applicare alcuna sanzione, stante lo svolgimento della funzione a titolo di mera collaborazione. Per il periodo successivo prende atto dell’avvenuta predisposizione dei conti e, quanto al 2024, della circostanza che la riscossione avviene ormai mediante bonifico bancario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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