Colpa grave dell’autista e inapplicabilità dello scudo erariale alle omissioni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 246 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità per sinistri stradali causati da mezzi di servizio, la colpa grave non si identifica con la sola violazione di norme del codice della strada, pur fondamentale, ma richiede la dimostrazione positiva di una condotta gravemente imprudente, di assoluto disprezzo delle regole di circolazione e di inescusabile inosservanza delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia. La gravità della colpa si valuta con giudizio ex ante, rapportato al momento della condotta, e non ex post alle conseguenze. Lo scudo erariale di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, non si applica alle condotte omissive connotate da colpa grave, dovendosi qualificare la fattispecie in ragione del comportamento omissivo che ha determinato l’evento.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato, alla guida di un’autovettura di servizio avvertiva un rumore anomalo proveniente dall’avantreno del mezzo. Anziché arrestare la marcia e attivare il servizio di recupero, proseguiva la guida per rientrare in Commissariato e collideva con un’altra autovettura che sopraggiungeva nella corsia opposta.
La Procura regionale contestava il danno erariale derivante dalle spese di ripristino del mezzo, quantificate in euro 4.233,47. Il convenuto, rimasto contumace, non si costituiva né impugnava la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogatagli dal Questore per la medesima vicenda.
La Motivazione della Corte
La questione centrale investe l’applicabilità dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, che esclude la responsabilità erariale per colpa grave nelle condotte commissive. La Procura aveva prospettato la responsabilità sul presupposto che la contestazione riguardasse una condotta omissiva, consistita nella mancata adozione delle necessarie cautele, rispetto alla quale la norma non opera.
Il Collegio condivide l’impostazione. La fattispecie è connotata in maniera determinante da un comportamento omissivo: il convenuto, pur avendo percepito il rumore anomalo, proseguiva nella guida e provocava il sinistro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione dello scudo erariale.
Quanto alla misura della colpa, la Corte richiama l’orientamento secondo cui, negli incidenti con autovetture di servizio, la colpa grave non può valutarsi in modo automatico con la sola violazione delle norme del codice della strada, ma deve emergere da una condotta gravemente imprudente o da una inescusabile inosservanza delle regole di diligenza (Corte dei conti, Sez. I App., n. 235/2015; Sez. Piemonte, n. 51/2019; Sez. giur. Emilia, n. 15/2020).
La valutazione va condotta con giudizio ex ante, rapportato al momento in cui il soggetto ha posto in essere i fatti (Sez. giur. reg. Toscana, n. 1765/2000), e non ex post alle conseguenze. Nel caso concreto, il dipendente avrebbe dovuto immediatamente arrestare il mezzo e chiedere l’intervento del carro attrezzi: comportamento, questo, imposto dalla massima diligenza e invece omesso.
La condotta integra una palese violazione dell’art. 55 d.P.R. n. 782/1985, che impone al personale della Polizia di Stato la massima diligenza nella custodia e conservazione dei mezzi affidati per ragioni di servizio. L’assenza di costituzione e la mancata impugnazione della sanzione disciplinare confermano la valutazione dei fatti. La Corte afferma dunque la responsabilità del convenuto per l’importo contestato, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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