Obbligo di rendicontazione dell’agente contabile per beni in vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 30 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, qualificabile come agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale limitatamente ai beni affidatigli in qualità di consegnatario e costituenti le scorte, mentre non è soggetto a tale obbligo per i beni che rientrano nella sua mera vigilanza amministrativa. Gli artt. 11, 12 e 23 del d.P.R. n. 254/2002 individuano il perimetro dell’obbligo di rendicontazione in base alla natura del rapporto che lega il soggetto ai beni. Ne deriva che, per i beni non consegnati né custoditi, l’obbligo di conto non sussiste, pur restando fermo il controllo di gestione. Il giudizio di conto si definisce conseguentemente con pronuncia di non obbligo alla resa del conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto di un agente contabile di un ente locale, chiamato a rispondere della gestione di beni mobili affidati al suo ufficio. Il conto giudiziale, sottoscritto con firma autografa e munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, è stato parificato con determinazione dirigenziale e depositato presso la Sezione giurisdizionale in data 4 ottobre 2024, quindi tardivamente rispetto al termine applicabile.
Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha proposto il deferimento al Collegio chiedendo che fosse dichiarato il non obbligo alla resa del conto. La questione approda al giudice perché occorre stabilire se il consegnatario sia tenuto alla rendicontazione per tutti i beni gestiti o soltanto per quelli costituenti le scorte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra posizioni soggettive rilevanti ai fini del giudizio di conto. Le norme di attuazione richiamate dal magistrato istruttore individuano i soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale, qualificabili come agenti contabili. Restano esclusi coloro che, pur operando nell’ambito della gestione, non assumono tale veste.
Il punto dirimente è di natura sostanziale. Il conto giudiziale si riferisce a somme e a beni costituenti le scorte affidati all’agente. Solo rispetto a questi ultimi sussiste l’obbligo di rendicontazione. Per i beni che formano oggetto di mera vigilanza amministrativa, e non di consegna o custodia, l’obbligo non si configura, pur restando fermo il controllo di gestione.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile in materia, cui la relazione istruttoria fa rinvio esaustivo. Il Collegio dichiara di condividere pienamente tale orientamento e di non avere motivo di discostarsene, così che, ai fini della motivazione, è sufficiente il richiamo alle disposizioni di attuazione del codice di giustizia contabile.
Ne consegue l’accoglimento della proposta del magistrato istruttore e la definizione del giudizio con pronuncia di non obbligo alla resa del conto. Sulle spese processuali il Collegio provvede secondo il codice di giustizia contabile, in ragione della natura del giudizio.
Nota della Redazione
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