Retribuzione di risultato ai dirigenti e insussistenza del danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 236 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e rimaste disponibili per vacanza di posti di qualifica dirigenziale possono essere temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti in servizio nell’anno di riferimento, non essendo riservate ai soli dirigenti incaricati ad interim delle funzioni vacanti. L’art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 non pone alcuna limitazione soggettiva, e l’orientamento applicativo ARAN n. 42/2012 non introduce un divieto, ma esclude soltanto la duplicazione non consentita della retribuzione di posizione. Ne consegue che la determinazione attuativa adottata in conformità alla disciplina contrattuale nazionale e decentrata vigente non configura un danno erariale, difettando l’elemento oggettivo del pregiudizio patrimoniale. In ogni caso, la stratificazione normativa e l’incertezza interpretativa della materia escludono la colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania conveniva in giudizio un dirigente di un ente locale, contestandogli, a titolo di colpa grave, il risarcimento del danno per l’illegittima erogazione, in favore di tutti i dirigenti dell’ente, della retribuzione di risultato mediante l’utilizzo di risorse destinate alla retribuzione di posizione e non impiegate per la vacanza di due posizioni dirigenziali.

La Sezione regionale accoglieva integralmente la domanda e condannava il dirigente. Questi proponeva appello, deducendo la prescrizione del credito, la nullità degli atti istruttori per asserita carenza di notizia di danno qualificata, l’errata applicazione della disciplina contrattuale ed infine l’insussistenza della colpa grave e del danno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha rigettato l’eccezione di nullità degli atti istruttori. L’art. 51 cod. giust. cont. richiede una notizia di danno specifica e concreta, intesa come informazione circostanziata e non riferibile a fatti ipotetici o indifferenziati. La circostanza che l’originario esposto fosse anonimo non assume rilievo, poiché la notizia era desumibile dalla qualificata informativa della Procura della Repubblica, corredata dagli esiti delle indagini della Guardia di Finanza.

Anche l’eccezione di prescrizione è stata respinta. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Il dies a quo è stato individuato non nell’accordo integrativo decentrato del 2012, ma nell’emissione dei mandati di pagamento dell’agosto 2017, successivi alla determinazione dirigenziale sottoscritta dall’appellante: solo con l’erogazione si è concretizzata la diminuzione patrimoniale dell’ente. L’invito a dedurre risultava pertanto notificato entro il termine.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro contrattuale applicabile. L’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 ancora il trattamento accessorio del personale dirigenziale alle funzioni attribuite e ai risultati conseguiti; l’art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 prevede che le risorse destinate alla retribuzione di posizione siano integralmente utilizzate e che quelle ancora disponibili a consuntivo siano temporaneamente impiegate per la retribuzione di risultato del medesimo anno; l’art. 28, comma 2, disciplina in termini analoghi le risorse della retribuzione di risultato.

Secondo il Collegio, la norma contrattuale non stabiliva affatto che tali risorse potessero essere erogate esclusivamente in favore dei dirigenti con incarichi ad interim. L’orientamento applicativo ARAN n. 36/2011 parlava di dirigenti in servizio per l’anno di riferimento, con terminologia ampia. L’orientamento n. 42/2012, lungi dal costituire un mutato indirizzo interpretativo, interveniva su un quesito diverso: escludeva la duplicazione della retribuzione di posizione per il dirigente già titolare di incarico originario, non la destinazione delle somme a tutti i dirigenti. Nella determinazione impugnata la differenziazione tra reggenti e non reggenti era concretamente operata, con importi distinti.

La Corte ha quindi escluso la configurazione del danno erariale, trattandosi di risorse erogate in esecuzione della disciplina contrattuale nazionale e decentrata vigente, con conseguente assenza di un pregiudizio patrimoniale certo, concreto ed attuale per l’ente. Il terzo motivo è stato accolto, con assorbimento del quarto: la colpa grave sarebbe comunque esclusa, attesa la peculiarità e complessità della materia, caratterizzata dalla stratificazione di norme contrattuali e pareri, ancora oggetto di reiterata regolazione nella contrattazione successiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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