Annullata la seconda sede farmaceutica per sviamento e difetto di istruttoria (TAR Emilia-Romagna n. 489 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione della pianta organica delle farmacie, l’istituzione di una nuova sede non è legittima per il solo rispetto del criterio demografico e di quello della distanza. Il art. 2, comma 1, legge n. 475/1968 impone al Comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti, di identificare le zone di collocazione delle nuove farmacie al fine di assicurare la maggiore accessibilità e l’equa distribuzione del servizio sul territorio. È pertanto affetta da eccesso di potere la deliberazione che omette ogni approfondimento sugli effettivi bisogni della collettività e si fonda sul dichiarato vantaggio economico del Comune, estraneo alla ratio legis. La controdeduzione apodittica ai pareri tecnici obbligatori integra ulteriore difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare dell’unica farmacia del capoluogo, ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27 novembre 2024, con cui è stata istituita una seconda sede farmaceutica sul territorio comunale, nonché gli atti prodromici del febbraio 2024. Il servizio era sino ad allora garantito dalla farmacia ricorrente e da un dispensario farmaceutico attivo dal 2010/2011 nella frazione di Caprara.
La ricorrente ha dedotto due profili: lo sviamento di potere, per essere la nuova sede funzionale a un disegno di utilità economica e non a un effettivo bisogno di assistenza farmaceutica, e, in via subordinata, l’illegittima localizzazione nel centro del capoluogo anziché nella frazione di Caprara. Il Comune si è costituito, sostenendo la piena legittimità delle proprie scelte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio legis ricavabile dal art. 2, comma 1, legge n. 475/1968, che demanda al Comune di identificare le zone di collocazione delle nuove farmacie al fine di assicurare la maggiore accessibilità del servizio e la sua equa distribuzione, tenendo conto anche dei residenti in aree scarsamente abitate.
Sul punto è richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui la scelta dell’ubicazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della contraddittorietà.
Il Collegio osserva che il criterio demografico e quello della distanza assolvono ad altre finalità e non esauriscono la voluntas legis. Nel caso concreto il Comune non ha dato conto, né in istruttoria né nella motivazione, dei fattori ulteriori rispetto al numero dei residenti: necessità di fruizione nelle diverse zone, situazioni ambientali, topografiche e di viabilità. La situazione demografica è rimasta sostanzialmente invariata; è mutato solo il dato normativo che ha ridotto il rapporto tra farmacie e popolazione.
Il parere della ASL, organo neutrale, pur favorevole alla revisione, suggeriva di sostituire il dispensario di Caprara con la nuova farmacia, rimodulando i confini delle sedi; parere sostanzialmente conforme a quello dell’Ordine dei Farmacisti. A tali rilievi il Comune ha replicato in modo apodittico, senza riferimenti concreti e circostanziati, sostenendo la sufficienza del dispensario e una generica esigenza di capillarità. Sull’opportunità di abbinare un servizio medico alla nuova farmacia la ASL non ha espresso alcuna approvazione.
La finalità dell’apertura risulta così riferita a un’esigenza di capillarità non supportata da riscontri tecnici e, sul versante economico, al dichiarato intento di istituire un servizio pubblico “in attivo”, capace di produrre entrate per il bilancio. Tale presupposto finalistico è estraneo alla ratio legis. Il provvedimento è quindi carente di istruttoria e motivazione. Il primo motivo, principale, è fondato; la seconda doglianza, subordinata, resta assorbita. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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