Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 761 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un giudicato che ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la circostanza che la sentenza sia rilasciata in copia conforme, senza apposizione della formula esecutiva, non preclude l’esecuzione, poiché l’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. 149/2022, richiede soltanto la conformità all’originale. Integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni e, per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e può adottare ogni atto necessario all’integrale attuazione del comando, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il beneficiario tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus.

Il Fatto

Una docente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Brescia aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire la generazione dei buoni spesa.

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il titolo esecutivo era assistito dall’attestazione di cancelleria del 28.1.2025, con cui risultava il passaggio in giudicato, ed era stato notificato in data 25.6.2024. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione della pronuncia, non spontaneamente attuata dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risultava integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, norma che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a precetto prima di tale scadenza.

Il Tribunale ha affrontato specificamente l’obiezione relativa alla mancanza della formula esecutiva. A seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula, ma prescrive soltanto che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione al Ministero è avvenuta il 25.6.2024 e la notificazione del ricorso introduttivo il 4.2.2025, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione.

Il ricorso è stato quindi accolto, dando continuità all’orientamento della stessa Sezione su controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o di altro equipollente.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il commissario agisce su semplice richiesta degli interessati non come dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta senza giustificato motivo. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e diretto ad attuare la pronuncia, anche mediante poteri amministrativi non esercitati.

Il commissario può dunque adottare atti di natura e contenuto vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica responsabile di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta elettronica, senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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