Respinta la cautelare contro le richieste di pagamento GSE per l’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 (TAR Lombardia n. 643 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è respinta quando il pregiudizio grave e irreparabile sia allegato solo in termini astratti e non documentato con riferimento alla specifica situazione patrimoniale e finanziaria delle singole società ricorrenti. L’operatore del settore energetico, tenuto a criteri di qualificata diligenza, deve approntare le misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili in ragione del tempo di maturazione e del quadro normativo di riferimento. Resta impregiudicata la questione di giurisdizione in relazione agli atti esecutivi del GSE, la cui diretta impugnabilità è quanto meno dubbia.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore fotovoltaico, qualificate come SPV (special purpose vehicles) e appartenenti a diversi portfolio di investimento, hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, recante attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni ter), e la successiva delibera n. 143/2023/R/EEL, nonché le fatture, le diffide di pagamento e le comunicazioni di compensazione emesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Con i motivi aggiunti, le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione agli atti esecutivi del GSE, chiedendone la sospensione cautelare. Si sono costituite ARERA, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il GSE, mentre non si è costituita la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riservato al merito la valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali, ma ha evidenziato come le ricorrenti contestino atti – fatture, avvisi di pagamento e compensazioni – rispetto ai quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, questione comunque impregiudicata.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato che il pregiudizio è stato allegato solo in termini di rischio di compromissione della stabilità economica dei portfolio di appartenenza, senza alcuna documentazione soggettivizzata della specifica situazione patrimoniale e finanziaria delle singole società ricorrenti. La prova del danno grave e irreparabile è quindi risultata carente rispetto alla struttura proprietaria e alla natura degli investimenti coinvolti.
Il Giudice ha inoltre osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore era tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, approntando misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare oneri ragionevolmente prevedibili. Tale profilo esclude l’irreparabilità del danno derivante dalle richieste di pagamento.
Infine, il Tribunale ha evidenziato che il recupero delle somme eventualmente riscosse resta possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito, circostanza che priva la tutela cautelare del necessario requisito di urgenza. La domanda è stata respinta, con condanna delle società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di fase in favore del GSE e di ARERA.
Nota della Redazione
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