Lottizzazione abusiva materiale e sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Campania n. 4267 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione può legittimamente fare applicazione congiunta degli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 qualora la fattispecie concreta integri sia la lottizzazione abusiva di tipo materiale, per la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio in violazione degli strumenti urbanistici, sia la realizzazione di opere in totale assenza di permesso di costruire. L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata, con la conseguenza che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento e l’omissione non può condurre all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La sottoposizione a sequestro penale non esime il destinatario dell’ingiunzione demolitoria dall’ottemperanza, gravando sul privato l’onere di richiedere il dissequestro temporaneo con una istanza specifica e completa; l’onere della prova della non imputabilità dell’omessa demolizione ricade sul soggetto passivo, ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività di vendita di materiale edile, aveva realizzato sul proprio terreno tre manufatti adibiti a deposito, per i quali aveva presentato istanza di condono edilizio nel 2004, e ulteriori strutture precarie realizzate nel tempo. Il Comune aveva rigettato l’istanza di sanatoria e aveva adottato un’ordinanza di demolizione fondata sugli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, ritenendo integrata una lottizzazione abusiva e la realizzazione di abusi in assenza di permesso di costruire. Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo vari vizi, tra cui la perplessità dell’atto per l’uso promiscuo delle due norme, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza della lottizzazione abusiva e l’impossibilità di eseguire la demolizione per la permanenza del sequestro penale. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche la successiva sanzione pecuniaria di ventimila euro irrogata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che il riferimento promiscuo agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 non integra alcun vizio di perplessità, poiché nel caso di specie ricorrevano entrambe le fattispecie: la realizzazione di manufatti abusivi in zona agricola aveva comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno in violazione degli strumenti urbanistici, integrando una lottizzazione abusiva di tipo materiale, mentre le opere, essendo di nuova costruzione e prive di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, erano sanzionabili ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.P.R.

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, per cui l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato che non richiede la comunicazione, non potendosi comunque pervenire all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, citando Consiglio di Stato, sez. VII, 10 dicembre 2025, n. 9714.

In merito alla contestata sussistenza della lottizzazione abusiva, il Tribunale ha precisato che la fattispecie va valutata non in modo atomistico ma nel suo complesso, avendo riguardo alla lesione della potestà programmatoria dell’amministrazione. Nel caso di specie, gli interventi realizzati avevano determinato un sensibile aggravio del carico insediativo in area destinata a verde agricolo, sicché risultava integrata la lottizzazione abusiva di tipo materiale, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione anche per i manufatti per i quali non sarebbe stato necessario il permesso di costruire.

Quanto al sequestro penale, il Collegio ha affermato che esso non costituisce un impedimento assoluto all’esecuzione della demolizione, essendo onere del privato richiedere il dissequestro con una domanda motivata e completa, indicando le modalità di ripristino e di smaltimento dei rifiuti. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato una richiesta generica, rigettata per tali carenze, e non si era attivato per superarle, avendo presentato solo due anni dopo una SCIA di ripristino, strumento inconferente ai fini del dissequestro. Il comportamento inerte non poteva quindi giustificare l’inottemperanza.

Infine, con riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha precisato che l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’omessa demolizione grava sul soggetto passivo, secondo il principio di vicinanza della prova affermato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, citata anche da Consiglio di Stato n. 714/2023. Poiché il ricorrente non aveva dimostrato un comportamento attivo idoneo a superare l’ostacolo del sequestro, correttamente l’amministrazione aveva irrogato la sanzione nella misura massima, essendo l’inottemperanza imputabile alla sua inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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