Ammonimento del questore e contraddittorio procedimentale (TAR Sardegna n. 39 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del questore è provvedimento di natura discrezionale, cautelare e preventiva, non assimilabile alla misura cautelare penale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen., con la conseguenza che non impedisce al destinatario di frequentare luoghi pubblici, purché non tenga le condotte descritte nel provvedimento o condotte analoghe. Nel relativo procedimento il contraddittorio si esplica pienamente mediante la presentazione di osservazioni scritte, mentre l’audizione personale dell’interessato costituisce mera facoltà dell’amministrazione, non un obbligo. L’eventuale errore materiale nella notifica del provvedimento finale, seguito da regolare notifica, determina il venir meno della lesività degli atti endoprocedimentali, non ritualmente impugnati.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, con ricorso principale munito di istanza cautelare, l’avviso di avvio del procedimento e il verbale di ammonimento orale notificatogli dalla Questura di competenza. Era pacifico che, in sede di notifica, per errore materiale non fosse stato consegnato all’interessato il provvedimento finale del procedimento, adottato dalla Questura di Cagliari, sebbene il ricorrente avesse partecipato al procedimento presentando osservazioni.

Il provvedimento finale motivato veniva successivamente notificato correttamente. Con ordinanza cautelare il TAR respingeva la prima istanza, rilevando la mancata lesività degli atti impugnati, assorbita dalla sopravvenuta notifica del provvedimento non impugnato. Avverso tale ultimo atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti con nuova domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris. Sotto il profilo procedimentale, il contraddittorio si era pienamente esplicato attraverso la presentazione di memorie, mentre l’audizione personale del destinatario della comunicazione di avvio rappresenta una facoltà dell’amministrazione e non un obbligo.

Quanto al merito, il TAR ha rilevato che non emergono profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti idonei a viziare l’esercizio del potere questorile, che ha natura prettamente discrezionale, cautelare e preventiva, richiamando la giurisprudenza del TAR Sardegna, Sez. I, 24 luglio 2025, n. 659.

Con specifico riferimento al periculum in mora, il Collegio ha precisato che l’ammonimento non incide sulla possibilità del ricorrente di frequentare le lezioni universitarie, pur in presenza della controinteressata negli stessi luoghi: il provvedimento non assume i connotati della misura cautelare penale di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen., ma impone soltanto di non tenere le condotte descritte nel provvedimento o condotte analoghe.

Il TAR ha infine respinto l’istanza cautelare, compensando le spese e segnalando la possibilità di presentare istanza di prelievo per una celere fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 282-ter c.p.p.

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