Ordine di demolizione, affidamento e sanabilità delle opere abusive (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 233 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di manufatti edilizi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità costituisce atto vincolato, privo di margini discrezionali. L’Amministrazione non è tenuta a motivare in ordine all’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione, neppure quando sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso, poiché l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse alla repressione è in re ipsa. Non è configurabile alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione illecita, essendo tutelabile solo quello incolpevole. Il rilascio del certificato di agibilità e il tempo trascorso non attribuiscono affidamenti meritevoli di tutela. Parimenti, la normativa urbanistica non impone al Comune di verificare la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 prima di adottare l’ordinanza, restando l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità rimessa all’iniziativa della parte.
Il Fatto
La ditta ricorrente e il suo titolare hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione di tre manufatti e applicato la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per un altro. Il Comune, a seguito di sopralluogo, aveva rilevato che un locale autorizzato come tettoia per deposito era in realtà un edificio chiuso adibito a laboratorio, che una tettoia presentava difformità dimensionali rispetto al titolo, e che altri due manufatti erano privi di titolo edilizio.
I ricorrenti hanno dedotto violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Due proprietari confinanti hanno spiegato intervento ad opponendum, lamentando immissioni e pericoli per la salute. Il Comune si è costituito in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Sul primo motivo, il Tribunale ha richiamato l’indirizzo prevalente secondo cui l’ordine di demolizione, anche a distanza di lungo tempo dall’abuso, non necessita di motivazione sull’interesse pubblico, trattandosi di atto dovuto e vincolato. L’illecito edilizio ha carattere permanente: l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione dell’opera abusiva è attività volontaria contra legem.
Il Tribunale ha poi escluso che i titoli edilizi valorizzati dai ricorrenti integrassero un affidamento qualificato, osservando che si trattava di interventi provvedimentali limitati, non rivolti all’accertamento della legittimità edilizia complessiva dei manufatti. Non sussiste contraddittorietà tra atti di procedimenti distinti e autonomi. Né il certificato di agibilità né il tempo trascorso valgono a fondare un affidamento tutelabile.
Nel merito, la licenza del 1970 autorizzava solo una tettoia per deposito, con destinazione vincolata, mentre il collaudo statico attiene esclusivamente alla sicurezza strutturale. Quanto al manufatto per cui si invocava la concessione del 1994, il Tribunale ha rilevato che essa concerneva la sola sostituzione della copertura, fondata su una dichiarazione di preesistenza smentita dagli accertamenti. Il Comune ha inoltre escluso che la concessione in sanatoria del 1998 riguardasse uno dei manufatti oggetto dell’ordinanza.
Sul difetto di istruttoria, il Collegio ha ribadito che gli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 obbligano il responsabile dell’ufficio a reprimere l’abuso senza valutazione di sanabilità, rimettendo l’accertamento di conformità all’esclusiva iniziativa della parte. La possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva appartiene alla fase esecutiva e la sua mancata valutazione non viziа l’ordine di demolizione. La diversità di soluzioni rispetto al manufatto fiscalizzato non integra disparità di trattamento, riflettendo l’eterogeneità delle situazioni. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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