Termine di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996: natura sostanziale e non sospensione feriale (TAR Puglia n. 448 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha natura sostanziale e non processuale, sicché non è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 54, comma 2, cod. proc. amm. La notifica del titolo esecutivo alla amministrazione debitrice è funzionale a sollecitarne l’adempimento spontaneo nel periodo antecedente all’avvio dell’esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato e condanna l’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi legali dalla richiesta, mentre esclude la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e la penalità di mora ove non ricorrano i relativi presupposti.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, con sentenza pubblicata nel giugno 2025, aveva accolto il ricorso dei genitori di un minore affetto da una patologia stabilizzata, condannando la ASL a erogare il trattamento con metodo ABA nella misura di dieci ore settimanali, oltre due ore di logopedia, in via diretta o indiretta mediante rimborso dei costi documentati, nonché al pagamento delle differenze tra quanto versato e il contributo erogato.

L’Amministrazione sanitaria era rimasta inerte, nonostante i solleciti e la trasmissione delle fatture relative alle terapie svolte dal 2021 al 2024 e a quelle successive alla pubblicazione della sentenza. I ricorrenti avevano quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna della ASL al rimborso delle spese anticipate, pari a complessivi € 41.611,03, oltre interessi e rivalutazione, con nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha precisato che tale termine ha natura sostanziale, essendo finalizzato ad accordare alle amministrazioni il tempo necessario per la preparazione dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, contemperando l’interesse del singolo con quello generale alla ordinata gestione delle risorse pubbliche. In quanto sostanziale, il termine non è sottratto alla sospensione feriale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, tra cui Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2021 n. 5000. Nella specie, la sentenza era stata notificata alla ASL l’11 luglio 2025 e il ricorso il 12 novembre 2025: il termine era quindi ampiamente decorso e il ricorso tempestivo.

Il Collegio ha altresì respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa natura di condanna generica della sentenza azionata, rilevando che la stessa conteneva previsioni specifiche e dettagliate anche in ordine ai criteri di quantificazione della somma dovuta, e quella di carenza di legittimazione dei genitori, sussistendo piena identità soggettiva tra la parte vittoriosa nel giudizio di cognizione e quella agente in ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’Amministrazione non aveva fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza né circostanze giustificative dell’inadempimento. Il Collegio ha evidenziato che la ASL non aveva provveduto al rimborso delle spese né dimostrato di aver indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche o convenzionate per l’erogazione diretta delle prestazioni. Ha inoltre respinto la tesi della validità annuale della prescrizione medica, rilevando che la stessa non indicava limiti temporali e precisava che la patologia risultava “stabilizzata”, rendendo così dovuto il rimborso integrale delle spese documentate.

Il TAR ha quindi ordinato alla ASL di dare completa esecuzione alla sentenza, condannandola a corrispondere la somma di € 41.611,03, oltre interessi legali dalla richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore, e la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma IV, lett. e), cod. proc. amm., non ricorrendone i presupposti anche in considerazione delle difficoltà economiche delle amministrazioni legate ai vincoli di bilancio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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