Inappellabilità delle questioni di fatto in materia di pensioni privilegiate (Corte dei Conti Sez. I App. n. 35 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, l’art. 170 c.g.c. limita l’appello ai soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto, come tali sottratte al gravame, quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento delle medesime. Il vizio di motivazione su questioni di fatto e medico-legali è deducibile in appello solo quando si traduca in difetto assoluto di motivazione o in motivazione apparente, cioè in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili. La sentenza che, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, ricostruisca la vicenda e illustri le ragioni del rigetto soddisfa l’obbligo motivazionale e non è sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del ginocchio destro e il conseguente diritto alla pensione privilegiata, di settima o, in subordine, di ottava categoria. La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con la sentenza n. 17/2024, aveva accolto solo parzialmente la domanda: riconosciuta la dipendenza, l’infermità era stata classificata in tabella B, con diritto a un’indennità una tantum per tre annualità.
Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo violazione degli artt. 64 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, difetto di istruttoria, mancanza o apparente contraddittorietà della motivazione e violazione del principio del governo delle prove. Il Ministero della Difesa ha resistito, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente il gravame per soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento.
Richiamando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, resa sull’analoga previsione dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito dalla legge n. 19/1994, la Corte ricostruisce la distinzione tra le due categorie di motivi. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte; rientrano tra essi i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in presenza di mancanza assoluta o di motivazione apparente. Le questioni medico-legali su dipendenza, classifica e aggravamento sono espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto.
La Corte osserva che tutte le doglianze dell’appellante ruotano attorno al difetto di istruttoria e ai vizi motivazionali e possono essere trattate congiuntamente. La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto, ricorre quando, dietro la parvenza di una giustificazione, il ragionamento non consenta di comprendere le basi della decisione e l’iter logico seguito, come chiarito dalla Cass. n. 4448/2014 e dalla Cass. n. 25702/2020, richiamate unitamente a precedenti della stessa Corte dei conti.
Nel caso concreto il Collegio esclude che la sentenza impugnata presenti tali vizi. La pronuncia appare adeguatamente motivata, avendo ricostruito la vicenda e illustrato le ragioni del mancato accoglimento, precisando che il consulente tecnico d’ufficio ha considerato congrua e immutata la classifica in tabella B per tre annualità. Le conclusioni peritali si pongono nel solco di quanto accertato dalla Commissione medica ospedaliera. Non è ravvisabile neppure la dedotta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la sentenza ha accolto parzialmente la domanda quanto alla dipendenza, riconoscendo la sola indennità una tantum. Né emerge un difetto di istruttoria, risultando dal testo che la relazione preliminare del consulente è stata seguita dalle osservazioni del consulente di parte e poi dalla relazione definitiva.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibile l’appello, restando assorbite ogni altra questione ed eccezione. Le spese di difesa sono compensate trattandosi di pronuncia in rito, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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