Rito abbreviato contabile definito con sentenza non impugnabile dopo il pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 3 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. assolve una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità amministrativa e assicura l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie. Accolta l’istanza del convenuto, il Collegio determina con decreto la somma dovuta e il termine perentorio per il versamento, non superiore a trenta giorni. Accertato l’esatto e tempestivo pagamento in unica soluzione, il giudizio è definito con sentenza, con pronuncia sulle spese. La definizione preclude la prosecuzione con rito ordinario e la sentenza di primo grado è non impugnabile per espressa previsione normativa. L’istituto non è ammesso nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, quale responsabile di un dipartimento universitario, contestandogli un danno di € 16.282,32. La pretesa nasceva dalla reiterata sottoscrizione di contratti di lavoro parasubordinato con una dipendente, in violazione del d.lgs. n. 165/2001. Da qui la condanna dell’Università al pagamento di differenze retributive, risarcimento danni, interessi e maggior danno da svalutazione, oltre alla regolarizzazione contributiva presso l’INPS.

Con comparsa di risposta il convenuto ha chiesto di avvalersi del rito abbreviato, offrendo € 4.884,70, pari al 30% della pretesa attorea. La Procura ha reso parere favorevole, non ravvisando un indebito arricchimento e ritenendo congrua la somma in un’ottica di deflazione dei giudizi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la disciplina del rito speciale. L’art. 130 c.g.c. consente al convenuto di chiedere, nella comparsa di risposta e previo parere concorde del Pubblico Ministero, la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il quarto comma della disposizione esclude espressamente l’ammissibilità dell’istituto nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. Ritenuta l’istanza ammissibile, il Collegio motiva sulla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e con decreto in camera di consiglio determina la somma dovuta e il termine perentorio per il versamento, non superiore a trenta giorni.

Segue la fissazione di una successiva udienza camerale, destinata ad accertare l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione. L’omesso adempimento impone la prosecuzione con rito ordinario; il pagamento rituale comporta invece la definizione del giudizio con sentenza, con pronuncia sulle spese.

Nel caso concreto tutte le condizioni risultano realizzate. Con decreto n. 2/2025 la Sezione aveva determinato in € 4.884,70 la somma da versare in favore dell’Università nel termine di trenta giorni, e il convenuto ha provveduto tempestivamente al pagamento, depositando la contabile del bonifico e la ricevuta d’incasso. Stante l’esatto adempimento, nulla osta alla definizione del giudizio nelle forme del rito alternativo.

La Corte ne trae le conseguenze processuali proprie del regime prescelto: la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Le spese sono compensate, in adesione alla richiesta dell’istante e all’assenso del Pubblico Ministero, con richiamo a conformi precedenti della stessa Sezione e di altre Sezioni giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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