Cittadinanza: requisito reddituale non provato e inammissibilità dell’istanza (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 222 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale costituisce condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, essendo funzionale a evitare che l’ingresso di un nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza rechi pregiudizio alla sicurezza pubblica o gravi sull’erario, e ad assicurare il concorso allo sviluppo economico-sociale tramite la partecipazione al gettito fiscale. La sua valutazione va condotta con riferimento sia al triennio antecedente alla domanda, sia al periodo successivo, dovendo il requisito permanere stabilmente fino al giuramento. È legittima la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per carenza documentale quando l’interessato, pur sollecitato con preavviso di rigetto, non produca elementi idonei a comprovare la sufficienza del reddito, non essendo sufficiente invocare in giudizio la cumulabilità con i redditi di un familiare mai indicato come convivente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di Stato extracomunitario, presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Il Prefetto della Provincia di Trieste, all’esito dell’istruttoria, dichiarava l’istanza inammissibile per carenza del requisito reddituale, dopo aver emesso un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 rimasto senza riscontro.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia, lamentando l’insufficienza dell’istruttoria e il travisamento dei fatti, per non essere stata valutata la posizione reddituale del fratello convivente. Chiedeva inoltre l’acquisizione del fascicolo istruttorio. L’Amministrazione si costituiva contestando le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione. Nel merito, ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992 e l’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993, che definisce la residenza legale. Sottolinea che l’Amministrazione deve accertare la sufficienza del reddito, condizione indefettibile richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata.

Quanto al periodo di riferimento, il Tribunale chiarisce che la valutazione va condotta considerando sia il reddito maturato nel triennio antecedente alla domanda — come prescritto dal DM 22.11.1994 — sia quello successivo, poiché il requisito deve permanere con stabilità e continuità fino al giuramento, secondo l’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993. Richiama al riguardo la circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, che collega l’accertamento all’autosufficienza economica del richiedente.

Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva acquisito dall’Agenzia delle Entrate i dati reddituali del ricorrente per il periodo 2014-2020, rilevando una capacità inferiore ai parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito con legge n. 8/1990. Il preavviso di rigetto, letto dall’interessato, era rimasto senza osservazioni. Il Prefetto aveva quindi dichiarato l’istanza inammissibile per carenza documentale.

Il Collegio esamina la doglianza sulla mancata sommatoria dei redditi del fratello. Osserva che il ricorrente non aveva mai menzionato il familiare come convivente nella domanda, né aveva fornito documentazione in istruttoria, nonostante il preavviso sollecitasse la produzione di elementi a supporto della cumulabilità. Neppure in giudizio è stata data prova dell’appartenenza del fratello al nucleo familiare, circostanza smentita dalle certificazioni anagrafiche acquisite. Il provvedimento risulta perciò adeguatamente motivato e la censura infondata.

Il ricorso è respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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