Motivazione apparente nel decreto di convalida del trattenimento in CPR (Cass. civ. Sez. I n. 3201 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che convalida il decreto di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri deve esporre una struttura argomentativa idonea ad assolvere all’obbligo di motivazione costituzionalmente rilevante. È affetta da motivazione apparente la decisione che si limiti a richiamare in modo generico le argomentazioni dell’ufficio, senza indicarne il contenuto e senza chiarire se e per quali ragioni le difese dell’interessato siano state rigettate. La nullità del provvedimento è deducibile per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e comporta la cassazione senza rinvio, essendo ormai decorso il termine perentorio per disporre la convalida. La Cassazione accerta, inoltre, il regime delle spese nel giudizio di legittimità in cui sia soccombente un’Amministrazione statale e la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
Il Questore di Caltanissetta ha adottato nei confronti di un cittadino tunisino il decreto di trattenimento presso il CPR di Caltanissetta, in applicazione dell’art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142/2015. Il provvedimento è stato convalidato dal Tribunale di Caltanissetta con atto depositato il 7 marzo 2023.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: dedotta nullità per motivazione apparente o inesistente, violazione delle norme sull’informazione e sulla verbalizzazione della volontà di chiedere protezione internazionale, omessa valutazione delle condizioni sanitarie e dell’idoneità alla vita comunitaria ristretta, omesso esame di fatti decisivi. L’Amministrazione intimata ha dichiarato di costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’esame sul primo motivo, che ritiene fondato, con assorbimento degli ulteriori. Il parametro di riferimento è il canone della sufficienza motivazionale elaborato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, non rende evincibile il percorso logico seguito dal giudice.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato si è limitato a convalidare il decreto di trattenimento senza indicarne le ragioni. Il Tribunale ha fatto generico riferimento alla fondatezza delle argomentazioni dell’ufficio, senza però riportarle né esplicitarne il contenuto. Soprattutto, non ha indicato se e quali delle argomentazioni difensive fossero state rigettate e per quale motivo: il ricorrente aveva dedotto profili formali — violazione dell’art. 26, comma 2, d. lgs. n. 25/2008 — e sostanziali, tra cui il rischio di trattamenti degradanti, i legami familiari, la mancata informativa sulla protezione internazionale e l’assenza della certificazione della vita comunitaria ristretta.
Il difetto è di natura processuale e attinge la validità stessa del provvedimento: una motivazione che rinvia per relationem alle tesi della parte pubblica, senza ricostruirle, non assolve all’obbligo di rendere comprensibile la decisione. La conseguenza è la cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché è ormai decorso il termine perentorio entro cui la convalida avrebbe dovuto essere disposta. La pronuncia conferma l’autonomia della censura ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. rispetto ai profili sostanziali.
Sul regime delle spese la Corte chiarisce che, essendo il ricorrente ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese. Il compenso difensivo va liquidato con istanza al giudice indicato dall’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002: nel caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che devolve allo Stato le spese della parte soccombente non ammessa al beneficio, non opera quando soccombente sia un’Amministrazione statale, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 24413 del 2021.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza