Orientamento sessuale e status di rifugiato: il timore è rivolto al futuro, non servono persecuzioni già subite (Cass. civ. Sez. I n. 13502 del 25.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI SOSTANZIALI › 1.1 Status di rifugiato › 1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13502/2026, ud. 05/06/2026, dep. 25/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno
Parole chiave: [ricorrente ghanese – procedura accelerata – orientamento sessuale – valutazione di credibilità – persecuzioni passate – audizione – mancata collaborazione del ricorrente]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso di specie, il ricorrente censura “la decisione impugnata per non avere il Tribunale esaminato il fatto decisivo rappresentato dall’aver il ricorrente dichiarato di aver lasciato il Ghana in quanto omosessuale, come avrebbe potuto narrare, in modo esauriente, con interprete adeguato. Ha censurato, inoltre, la violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, previsti dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. 251 del 2008, essendosi limitato il Tribunale a dare rilievo al rifiuto di sostenere l'audizione in Commissione Territoriale, rifiuto interpretato come sistema per "prendere del tempo per costruire il suddetto racconto ". Inoltre, con il secondo motivo di ricorso “si deduce: che, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, il riconoscimento dello status di rifugiato non richiede che il richiedente abbia già subito persecuzioni; la sola esistenza di disposizioni legislative che incriminano l'omosessualità integra una situazione di persecuzione, almeno potenziale, come già riconosciuto dalla Suprema Corte; che il Tribunale aveva omesso di esaminare le informazioni indicate dalla difesa, dalle quali emergeva la prova dell’esistenza di discriminazioni e persecuzioni nei confronti delle persone omosessuali e dell’assenza di protezione da parte delle Autorità.” Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che “il Tribunale erroneamente a) ha ricondotto le vicende narrate ad un fatto privato, b) ha escluso la fondatezza del timore, solo in ragione dell’assenza di persecuzioni già subite nel passato; c) ha compiuto una valutazione della credibilità delle dichiarazioni, in violazione dei criteri legali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3.”
In primo luogo “a fronte di dichiarazioni relative alle ragioni dell’espatrio – ricondotte alla paura di non poter vivere liberamente la propria omosessualità in caso di rimpatrio – il Tribunale ha erroneamente ricondotto il timore a «ragioni private», senza considerare la fondatezza del timore che avrebbe dovuto, al contrario, essere valutato con riferimento al timore di subire atti persecutori in ragione dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, o, in subordine, al rischio effettivo di subire trattamenti inumani o degradanti. In secondo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in considerazione dell’assenza di persecuzioni subite in passato nel Paese d’origine.” In particolare, “il Tribunale ha erroneamente interpretato gli elementi costitutivi per il riconoscimento delle protezioni maggiori, in particolare con riferimento alla valutazione della fondatezza del timore. Il timore, infatti, è necessariamente rivolto al futuro, con la conseguenza che non è necessario che la persona abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato, perché potrebbe essere riuscita sino al momento della fuga ad evitare persecuzioni, ma avere comunque un ragionevole timore di poter subire nel futuro, soprattutto quando risulti che, nel suo Paese di origine, ne sono colpiti in modo ricorrente individui che si trovano nella sua stessa situazione o che appartengono al medesimo gruppo sociale (nel caso di specie, gli omosessuali). L’aver subito persecuzioni in passato può comunque contribuire a rendere fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro, a meno che dalle circostanze del caso concreto non emergano chiare indicazioni del contrario (cfr. art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007).
In terzo luogo, il Tribunale, nonostante la narrazione svolta dal ricorrente, ha escluso la credibilità delle dichiarazioni per le seguenti ragioni: «Il racconto in questione, in ogni caso, desta sospetti sulla sua veridicità, a causa della mancata collaborazione del ricorrente in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale. L’uomo, infatti, avrebbe addotto scuse per ben due volte su un improbabile problema di comprensione con l’interprete per non procedere all’audizione, il che non giova a favore della sua buona fede, poiché sembrerebbe che egli abbia voluto prendere del tempo per costruire il suddetto racconto e fornire una giustificazione al reale motivo di espatrio. Dalla inaffidabilità del racconto del richiedente asilo discende, allora, l’impossibilità di affermare non solo la sussistenza di un rischio di effettiva e individuale persecuzione ai sensi degli artt. 5 e 7 D. Lgs. n. 251/07, ma anche di un concreto rischio di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato».
Dalla motivazione della decisione impugnata emerge come il Tribunale, senza osservare i criteri di valutazione indicati nel citato art. 3 del. D.lgs. n. 251 del 2007, si è limitato a dedurre l’inattendibilità delle dichiarazioni dalla «mancata collaborazione del ricorrente in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale». Tale valutazione, peraltro, oltre a non essere coerente con i criteri legali di valutazione della prova sopra indicati appare trascurare le ragioni che, sebbene espressamente esplicitate, avevano portato il richiedente a non voler narrare le ragioni dell’espatrio (legate ad un aspetto intimo della sua esistenza, quale il proprio orientamento sessuale) ad un interprete di lingua diversa da quella da lui parlata (in occasione della prima audizione dinanzi alla Commissione Territoriale) o ad un interprete che, nonostante la comunanza di lingua, poteva non comprenderlo esattamente […].
Le ragioni indicate dal Tribunale rivelano come non sia stata svolta una valutazione della credibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni, essendosi il giudice di merito limitato a trarre la non plausibilità del narrato da un comportamento del tutto estrinseco alla vicenda personale, al di fuori dei criteri indicati nel citato art.3. Ancora con riferimento alla valutazione di credibilità, il Tribunale ha omesso di consultare pertinenti ed aggiornate fonti di informazione sulla condizione degli omosessuali in Ghana (contrariamente rispetto a quanto indicato nel ricorso, infatti, non risulta che nella decisione impugnata tali fonti siano state esaminate) o di dar conto di quelle indicate dalla difesa, trascurando così circostanze idonee a costituire metro di valutazione della congruenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese.”
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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