Convalida del trattenimento con motivazione apparente: cassazione e non convalida nel merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 24163 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di convalida del trattenimento del cittadino straniero è affetto da vizio di motivazione apparente quando, pur dando atto della verifica dell’osservanza dei termini, richiami le norme generali in astratto senza esplicitare i presupposti specifici che giustificano la misura nel caso concreto. La motivazione per relationem o la compilazione di moduli prestampati non soddisfa l’obbligo di cui all’art. 111 Cost., comma 6, né l’art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286 del 1998. La cassazione del decreto di convalida priva di efficacia ex tunc il provvedimento amministrativo di trattenimento, poiché l’esercizio del potere autoritativo è rigidamente condizionato alla convalida giurisdizionale nel termine di legge. Non vi è luogo a regolazione delle spese se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un’Amministrazione statale.
Il Fatto
Un cittadino nigeriano, richiedente asilo, veniva trattenuto presso il CPR di Bari sulla base di un provvedimento del Questore. Il relativo decreto di convalida era emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro per la durata di sessanta giorni. Nella stessa data, la Commissione Territoriale dichiarava inammissibile la domanda di protezione internazionale, senza che tale decisione venisse impugnata.
Successivamente, la Questura di Bari adottava un nuovo provvedimento di trattenimento e ne chiedeva la convalida al Giudice di Pace. Il giudice onorario, all’esito dell’udienza, convalidava il provvedimento compilando un modulo prestampato. Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo di ricorso, concernente la nullità del decreto di convalida per vizio di apparente motivazione. Il Giudice di Pace aveva convalidato la misura mediante un modulo prestampato, contrassegnando con una X la dicitura “CONVALIDA” e limitandosi ad affermare la verifica dell’osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13, comma 3-bis, e 14 d.lgs. n. 286/1998.
La Corte rileva che il provvedimento, pur menzionando la verifica dei termini, non indica i presupposti specifici che hanno reso legittima la misura nel caso di specie. Il richiamo a norme che contengono plurime disposizioni, senza specificare quelle rilevanti, non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Il modulo si limita a una formula di stile, inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
Il vizio della motivazione apparente ricorre quando la decisione, pur graficamente esistente, non permette di conoscere il ragionamento che ha formato il convincimento del giudice, non potendo l’interprete supplire con congetture. La Corte richiama i precedenti secondo cui la motivazione deve essere obiettivamente idonea a far conoscere le ragioni della decisione.
L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti: la Corte dispone la non convalida del trattenimento e ne dichiara l’inefficacia. La cassazione del decreto priva il provvedimento amministrativo di effetti sin dall’origine, trattandosi di un potere autoritativo di carattere eccezionale che richiede la convalida giurisdizionale nel termine di legge.
Quanto alle spese, la Corte esclude la regolazione, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un’Amministrazione statale. La liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore andrà effettuata dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 83, comma 2, del medesimo decreto, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio e non potendo l’art. 133 operare a favore dello Stato in caso di soccombenza di un’Amministrazione statale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.