Espulsione e domanda di protezione internazionale sopravvenuta: sospensione esecutiva non invalidità (Cass. civ. Sez. 1 n. 10020 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino straniero dopo l’adozione del decreto di espulsione non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne comporta soltanto la sospensione dell’eseguibilità. Incombe, pertanto, sul giudice di pace, investito dell’impugnazione del decreto espulsivo, l’obbligo di verificare, prima di decidere sul merito, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale sulla domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l’esito dell’impugnazione proposta avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva. La mancata allegazione, nel giudizio di merito, della presentazione della domanda di protezione internazionale preclude l’attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice, potendo la relativa tutela essere recuperata soltanto in sede di esecuzione dell’espulsione.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Cosenza respingeva l’impugnazione proposta da un cittadino del Bangladesh avverso il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva di aver attivato la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di avere diritto al permesso per attesa occupazione. Il giudice di prime cure riteneva il provvedimento espulsivo legittimo, non ravvisando difetti di motivazione o invalidità procedimentali.
Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo contestava la mancata considerazione del venir meno dei presupposti dell’espulsione, essendo la procedura di rilascio del permesso di soggiorno ancora in corso; con il secondo eccepiva l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La Prefettura rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che l’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 35 d.P.R. n. 394/1999 impongono al lavoratore straniero di recarsi presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale. Nella specie, alla data di emissione del decreto di espulsione, il ricorrente non aveva ancora adempiuto a tale obbligo e non risultavano documentate circostanze che ne avessero impedito l’adempimento. Ne consegue la legittimità del provvedimento espulsivo e l’infondatezza della censura.
Il secondo motivo è scrutinato distintamente nei suoi due profili. La censura relativa all’omesso esame del fatto storico, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c.: la sentenza impugnata non dà conto che la questione della protezione internazionale sia stata oggetto di discussione nel giudizio di merito e il ricorrente non ha indicato in quale fase processuale la stessa sia stata sollevata. Il documento prodotto, relativo alla convocazione per il fotosegnalamento, è riferito alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e non alla domanda di protezione internazionale, presentata solo successivamente.
Con riguardo alla dedotta violazione di legge, la Corte rileva che parte ricorrente non ha dimostrato di aver allegato dinanzi al giudice di pace il fatto sopravvenuto della presentazione della domanda di protezione internazionale. Richiamando il principio affermato da Cass. Sez. 1, n. 34155 del 2025, il Collegio ribadisce che la domanda di protezione avanzata dopo l’adozione del decreto espulsivo non colpisce il provvedimento da invalidità sopravvenuta, ma ne sospende soltanto l’eseguibilità, ponendo a carico del giudice di pace l’obbligo di verificare l’esito della procedura dinanzi alla Commissione territoriale.
Il difetto di allegazione preclude in radice l’attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice; il ricorrente potrà, tuttavia, recuperare la tutela conseguente alla domanda di protezione internazionale in sede di esecuzione dell’espulsione. Il ricorso è, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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