Nozione regionale di nuova costruzione e accesso alle deroghe del Piano Casa (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 108 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia la nozione di nuova costruzione accolta dall’art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 19/2009 non ha carattere residuale, ma è tipizzata e definita in positivo come trasformazione di aree libere o di suolo inedificato. Ne deriva che l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato esistente, ancorché comporti una profonda riconfigurazione planivolumetrica, l’accorpamento di più corpi di fabbrica e la realizzazione di nuove unità immobiliari, resta qualificabile come ristrutturazione edilizia con ampliamento e accede alle deroghe dell’art. 39-bis della l.r. n. 19/2009. Il discrimine tra le due categorie non risiede nell’intensità trasformativa dell’opera, ma nell’oggetto della trasformazione: rileva il consumo di suolo vergine, non l’impatto percettivo o quantitativo dell’edificazione. La circolare regionale non vincola l’interprete, perché priva di natura normativa e riferita all’allineamento al quadro fiscale statale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato abitativo unifamiliare nel Comune di Udine, ha impugnato il permesso di costruire con cui l’amministrazione ha autorizzato la società controinteressata a eseguire la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale, per ricavarne sei unità immobiliari, in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi ai sensi dell’art. 39-bis della l.r. n. 19/2009. Ha contestualmente impugnato il provvedimento con cui il Comune gli ha comunicato che la CILA presentata per un deposito sul proprio terreno non aveva prodotto gli effetti della legge regionale, per violazione della distanza minima assoluta di dieci metri dalle pareti finestrate dell’edificio assentito, avviando il procedimento repressivo ex art. 51, comma 1, della l.r. n. 19/2009. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi,articolati tra illegittimità del titolo edilizio e illegittimità del provvedimento inibitorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni di irricevibilità e di carenza di interesse. Quanto alla prima, ha escluso che la piena conoscenza del titolo risalga all’istanza di accesso presentata dal ricorrente nel marzo 2025, poiché in quella sede egli aveva fatto riferimento al precedente titolo del 2020. Quanto alla seconda, ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, secondo cui in materia edilizia il pregiudizio rilevante può derivare dalla compromissione di valori urbanistici o dall’aumento del carico urbanistico: nel caso di specie la riduzione del soleggiamento, documentata dalla consulenza di parte, e l’effetto derivato sul procedimento repressivo avviato contro il ricorrente integrano un interesse concreto.

È stata invece parzialmente accolta l’eccezione di inammissibilità per cumulo di impugnazioni eterogenee. Il Collegio ha ribadito che il paradigma dell’art. 40 cod. proc. amm. prevede l’impugnazione di un unico provvedimento e che le eccezioni a tale regola vanno interpretate restrittivamente, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015 e C.G.A.R.S. n. 678 del 2024. I motivi primo, secondo e terzo si fondano su un’unica causa petendi, incentrata sull’illegittimità del permesso e sui suoi effetti derivati; i motivi quarto e quinto attengono invece al solo provvedimento del giugno 2025 e sono sorretti da una causa petendi autonoma. Da qui l’inammissibilità dei motivi quarto e quinto.

Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo. Ha ricostruito il sistema regionale, rilevando che l’art. 39-bis individua in modo tassativo le categorie di intervento ammesse alle misure premiali, richiamando le definizioni dell’art. 4 della medesima legge: tra esse la nuova costruzione è esclusa, mentre sono ammesse la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento, anche combinati. La definizione regionale di nuova costruzione, a differenza di quella dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, è ancorata al suolo inedificato: l’intervento assentito insiste su un lotto già edificato e urbanizzato, sicché non integra la categoria esclusa. Il criterio selettivo non è la neutralità dell’impatto, ma il consumo di suolo vergine.

Il Collegio ha inoltre escluso la riconducibilità dell’opera alla ristrutturazione urbanistica, che presuppone la sostituzione del tessuto insediativo di un’area, mentre l’operazione resta circoscritta a un singolo lotto; e ha ritenuto irrilevante il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla legislazione lombarda, resa su un diverso contesto normativo e sul titolo edilizio necessario.

Il secondo motivo è stato respinto: il termine contermini dell’art. 24 delle N.T.A. non coincide con confinanti, ma comprende gli edifici prossimi nel contesto urbanistico immediato, secondo una lettura coerente con la ratio dell’art. 8 del d.m. n. 1444/1968. La censura subordinata sull’altezza è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di uno scostamento minimo. Il terzo motivo, di illegittimità derivata, è caduto con la legittimità del titolo. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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