Acquisizione sanante tardiva valida e indennizzo al giudice ordinario (TAR Lazio n. 575 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 adottato dall’amministrazione dopo la scadenza del termine fissato dal giudicato, ma prima dell’insediamento del commissario ad acta, non è affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, poiché promana dall’organo titolare del potere decisorio. La mancata indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, dei rimedi esperibili in caso di inerzia integra una mera irregolarità procedimentale, non idonea a viziare l’atto finale. L’art. 95 d.lgs. n. 42/2004 richiamato dai ricorrenti non è applicabile ratione temporis a una procedura ablatoria avviata anteriormente alla sua introduzione. La domanda concernente la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis, comprese le somme per l’occupazione illegittima, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di porzioni immobiliari interne a un edificio storico, impugnano la comunicazione di avvio del procedimento, la relazione di stima, la deliberazione consiliare e il decreto di acquisizione sanante con cui il Comune ha acquisito al proprio patrimonio indisponibile i beni, quantificando l’indennizzo in complessivi euro 141.166,26.
Gli immobili erano stati occupati dal Comune nell’ambito di un procedimento espropriativo avviato nel 1992 per il recupero del Palazzo, mai conclusosi con un provvedimento formale di esproprio. Due sentenze del medesimo TAR avevano accertato l’obbligo di addivenire all’acquisizione o alla restituzione, e un’ulteriore pronuncia di ottemperanza aveva assegnato al Comune termini complessivi di centoventi giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. I ricorrenti deducono la nullità degli atti per violazione del giudicato, nonché vizi di motivazione, di competenza e di determinazione dell’indennizzo, chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Sulla richiesta di rinvio, il Collegio nega il differimento, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. ammette il rinvio solo per circostanze eccezionali, supportate da gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa, non ricorrenti nella specie. L’esito del presente giudizio assume anzi carattere pregiudiziale rispetto al giudizio civile di opposizione alla stima, poiché la questione dell’ammontare dell’indennizzo segue necessariamente all’accertamento della validità dell’acquisizione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La scadenza del termine di centoventi giorni non priva l’amministrazione della potestà di provvedere, e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 25 maggio 2021 ha chiarito che neppure la nomina e l’insediamento del commissario ad acta rendono nulli gli atti emanati dall’ente titolare del potere. A maggior ragione è valido il provvedimento adottato dopo la scadenza del termine, ma prima dell’insediamento del commissario.
La censura sull’art. 8 della legge n. 241/1990 è smentita dalla mera lettura della comunicazione di avvio, che contiene le prescritte indicazioni. La sola omissione dei rimedi esperibili avverso l’inerzia costituisce una irregolarità, non un vizio dell’atto finale. Il Collegio osserva inoltre che, quando la possibilità dell’acquisizione ex art. 42-bis è già prefigurata in sede giudiziale, il privato è comunque edotto dell’iter.
Il secondo motivo è destituito di fondamento: l’art. 95 d.lgs. n. 42/2004 non è applicabile ratione temporis, essendo la procedura avviata nel 1992, anteriormente alla sua introduzione, ancorché il bene fosse vincolato e la procedura non ancora conclusa con provvedimento formale.
Il terzo motivo è respinto: la motivazione degli atti resiste al vaglio di ragionevolezza, avendo il Comune valutato comparativamente l’interesse pubblico alla conservazione di un edificio storico recuperato con interventi radicali e l’interesse dei ricorrenti alla restituzione, ritenuta non praticabile. La perizia prodotta dai ricorrenti riguarda solo la quantificazione dell’indennità, non la scelta tipicamente amministrativa tra restituzione e acquisizione.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità, comprese le somme per l’occupazione illegittima, spettano al giudice ordinario e, in unico grado, alla corte d’appello, secondo la regola confermata da Cass. civ., Sez. Un., n. 20691/2021 e da Cass. civ., Sez. I, n. 1000 del 15 gennaio 2025. Restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie in cui sia dedotta l’illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione.
Cadono con ciò la domanda risarcitoria, non essendosi inverata la fattispecie dell’art. 2043 c.c., e la pretesa su rivalutazione e interessi, inammissibile perché andava azionata in sede di ottemperanza. Il ricorso è quindi respinto in parte e dichiarato inammissibile per la restante, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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