Chiamata dei professori di prima fascia: necessaria motivazione rafforzata del Dipartimento (TAR Emilia-Romagna n. 963 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione comparativa dei candidati alla chiamata di professore di prima fascia non deve necessariamente tradursi in una graduatoria di merito: può estrinsecarsi nella dettagliata caratterizzazione dei titoli di ciascuno. La Commissione giudicatrice conserva il ruolo di organo tecnico deputato a tale comparazione, mentre il Consiglio di Dipartimento non può sostituirsi a essa con una propria valutazione dei titoli. Alla proposta di chiamata è imposta una motivazione rafforzata, che evidenzi le ragioni della preferenza accordata a un idoneo rispetto agli altri, non essendo sufficiente una scelta di carattere fiduciario.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, bandita ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010. La Commissione giudicatrice, al termine dei lavori, riteneva idonei tutti e tre i candidati con il medesimo giudizio di “ottimo”, senza redigere alcuna graduatoria.

Il Consiglio di Dipartimento proponeva quindi la chiamata di una candidata, dapprima con delibera censurata dal Rettore per carenza di motivazione, poi con nuova deliberazione adottata a maggioranza. Il ricorrente impugnava l’approvazione degli atti, la proposta di chiamata, la delibera consiliare di approvazione e il decreto rettorale di nomina, deducendo l’illegittimità del meccanismo e il difetto di motivazione della scelta dipartimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la disciplina di riferimento. Il Regolamento di Ateneo richiede alla Commissione una valutazione comparativa dei candidati prima di individuarne fino a tre idonei, e prescrive che il Consiglio di Dipartimento proponga la chiamata tenendo conto degli esiti di quella valutazione, del profilo scientifico, didattico ed eventualmente assistenziale dei candidati e della coerenza del curriculum con le funzioni indicate nel bando.

Da tale quadro non emerge alcun obbligo di espressa graduazione. La comparazione richiesta non deve necessariamente sfociare in una graduatoria di merito, potendo consistere nell’evidenziazione degli specifici titoli posseduti dai singoli candidati. Il pari giudizio di “ottimo” non implica che i candidati siano stati considerati uguali, ma costituisce il momento di sintesi di valutazioni che possono comunque differenziarli. Il richiamo alla Cons. Stato n. 8516/2024 è giudicato non pertinente, perché relativo alla diversa disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

Su questa base il ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto sono respinti: la mancata formalizzazione della graduatoria non determina di per sé violazione della disciplina, né prova che la Commissione abbia abdicato alle proprie funzioni. Il Dipartimento resta però vincolato agli esiti della fase anteriore, perché altrimenti l’attività dell’organo tecnico risulterebbe inutile e la discrezionalità si risolverebbe in arbitrio.

Il secondo motivo aggiunto è invece in parte inammissibile e in parte fondato. Sono inammissibili le censure volte ad affermare la superiorità curriculare del ricorrente rispetto alla candidata preferita, perché avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente avverso l’operato della Commissione, le cui valutazioni si sono cristallizzate. È fondata la doglianza sul difetto di motivazione della proposta dipartimentale, adottata dopo l’autoannullamento della precedente delibera: la motivazione è apparsa generica e astratta, con formule di stile e senza alcun riferimento agli altri due candidati idonei.

Poiché la Commissione non ha stilato una graduatoria, il Consiglio di Dipartimento avrebbe dovuto elaborare una motivazione rafforzata, capace di porre in chiara evidenza le ragioni della preferenza e di fugare ogni dubbio di arbitrarietà. Il terzo motivo aggiunto è assorbito. Il ricorso introduttivo è respinto, i motivi aggiunti accolti, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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