Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 17 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141, 142, 143 e 144 cod. giust. cont., ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale. La sopravvenuta trasmissione dei conti giudiziali da parte dell’ente, che integra l’adempimento richiesto dal giudice, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di fissazione del termine non consente l’esame nel merito della regolarità dei conti, che resta rimesso alla fase successiva del giudizio di conto.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico di assegnare, con decreto, un termine perentorio al tesoriere di un ente locale per il deposito del conto giudiziale relativo agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016. Il tesoriere è una banca, chiamata a rendere il conto in qualità di agente contabile dell’amministrazione comunale.

Con decreto n. 31/2023 era stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di 30 giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. Su richiesta di proroga del tesoriere era stato poi fissato il nuovo termine del 15.1.2024. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti giudiziali il 24.1.2025 e, con decreto del 18.7.2025, è stata fissata la camera di consiglio del 28.1.2026.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto la natura del procedimento. Richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale, e in particolare Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, la Corte afferma che il giudizio per resa di conto, sebbene strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, che ne prevedono la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.

Su questa premessa la Corte esamina l’evoluzione della vicenda processuale. Il thema decidendum era costituito dalla fissazione del termine per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile. Nelle more del giudizio l’amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione della documentazione contabile.

All’udienza camerale la Procura regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione e ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Anche il tesoriere, con memoria depositata in data 23.1.2026, aveva chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, senza addebiti per la banca.

La Corte prende atto dell’avvenuto adempimento e rileva che è venuto meno l’interesse alla pronuncia richiesta, non residuando alcuna materia da decidere. Il giudizio va pertanto definito con pronuncia di estinzione. Nulla è disposto per le spese.

Il P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per la resa del conto, per cessata materia del contendere, e rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame, così riportando la verifica della regolarità contabile alla sede propria del giudizio di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *