Diritto al regime retributivo escluso per militari assunti dopo il 1996 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 224 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale militare assunto dopo il 1° gennaio 1996 non vanta alcun diritto al mantenimento del sistema previdenziale retributivo, né in via principale né in via subordinata fino all’avvio della previdenza complementare, poiché la riforma di cui alla legge n. 335/1995 ha legittimamente esteso a tale personale il regime contributivo. La pretesa risarcitoria fondata sul mancato tempestivo avvio delle procedure di concertazione per il trattamento di fine rapporto e per l’istituzione della previdenza complementare è inammissibile, essendo stata già decisa dal giudice amministrativo con pronuncia passata in giudicato, e comunque estranea alla giurisdizione contabile. Il giudice contabile può richiamare per relationem la giurisprudenza consolidata, ove la questione sia già risolta, in ossequio al principio di sinteticità della motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti o già appartenenti alle forze armate, hanno riassunto davanti alla Corte dei conti il giudizio originariamente proposto davanti al TAR Lecce, che con sentenza n. 551 del 15 aprile 2024 aveva declinato la giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto al regime retributivo e aveva respinto nel merito quella risarcitoria.

Davanti al giudice contabile i ricorrenti hanno chiesto: in via principale, previa eccezione di incostituzionalità della legge n. 335/1995, l’accertamento del diritto al sistema retributivo; in via subordinata, il medesimo diritto fino all’avvio della previdenza complementare; in ogni caso, la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa previdenza complementare.

Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove da una constatazione di palese infondatezza del ricorso. Quanto alla prima domanda, il giudice richiama integralmente, ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., la giurisprudenza ormai granitica della stessa Sezione e della Sezione Lazio, ritenuta condivisibile, esimendosi così da una più analitica motivazione in ossequio all’art. 5 c.g.c. Il richiamo investe le pronunce della Sezione Puglia n. 736 del 24 agosto 2021, n. 59 del 1° febbraio 2022 e n. 308 del 26 aprile 2022, e della Sezione Lazio n. 312 del 28 giugno 2024.

Il percorso argomentativo è dunque di tipo conforme: la questione del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo per il personale militare assunto dopo il 1° gennaio 1996 è già stata scrutinata e risolta in senso negativo per i ricorrenti, e non si ravvisano ragioni per discostarsene. La Corte non riapre quindi il merito della doglianza sulla legittimità della riforma pensionistica, ma vi aderisce integralmente per relationem.

Quanto alla seconda domanda, la Sezione rileva che il TAR Lecce si è espressamente pronunciato sulla pretesa risarcitoria, dichiarandola inammissibile e, comunque, infondata nel merito. I ricorrenti hanno quindi errato nel riproporre davanti al giudice contabile una domanda già decisa dal giudice amministrativo, rispetto alla quale, peraltro, la Corte dei conti sarebbe sprovvista di giurisdizione.

La decisione conferma la ripartizione di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile: la pretesa risarcitoria per il mancato avvio della previdenza complementare resta attratta alla giurisdizione amministrativa, mentre la domanda di accertamento del regime pensionistico spetta alla Corte dei conti, che la respinge nel merito.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità, con condanna dei ricorrenti in solido: 3.300,00 euro nei confronti dell’INPS e 3.000,00 euro nei confronti del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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