Ricorso improcedibile per carenza di interesse sopravvenuto dopo conferma dell’esclusione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento di esclusione da un percorso universitario di formazione iniziale all’insegnamento è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti, in esito al riesame imposto in sede cautelare, un provvedimento confermativo dell’esclusione che l’interessato non impugni nel termine decadenziale. La carenza d’interesse discende altresì dall’omessa presentazione, e documentazione, della domanda di partecipazione al concorso bandito nel frattempo, corredata dalla richiesta di ammissione con riserva consentita dal bando. Il bene della vita perseguito con il ricorso deve sussistere al momento della decisione: la sua irrealizzabilità per il decorso dei termini rende la pronuncia di annullamento priva di utilità, con declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente è stata esclusa, con provvedimento del direttore generale dell’Università, dalla frequenza dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti per la classe di concorso A-28 Matematica e Scienze, nell’àmbito del D.P.C.M. 4 agosto 2023, anno accademico 2024/2025. L’esclusione è motivata dal difetto, alla data del 12 marzo 2025 fissata per la domanda di ammissione, di parte dei CFU richiesti nei settori scientifico-disciplinari, acquisiti dopo la scadenza.
Proposto il ricorso, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza del 15 settembre 2025, disponendo il riesame. L’Università ha confermato l’esclusione con nuovo provvedimento, notificato il 24 settembre 2025. L’incidente di esecuzione ex art. 59 cod. proc. amm. è stato respinto con ordinanza del 5 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Il difensore della ricorrente non ha replicato sul rilievo.
Il primo profilo attiene alla mancata impugnazione del provvedimento con cui l’Università, all’esito del riesame, ha confermato l’esclusione. Su tale atto si è traslato l’interesse a ricorrere, con il conseguente onere di gravarlo nel termine decadenziale decorrente dalla notifica, avvenuta il 24 settembre 2025 e dichiarata dalla stessa interessata nell’istanza ex artt. 59, 112, 114 cod. proc. amm.. Il termine è da tempo spirato.
Il secondo profilo è assorbente anche qualora si qualifichi il nuovo provvedimento come meramente confermativo. Non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda al concorso per titoli ed esami bandito il 9 ottobre 2025, né che abbia invocato l’ammissione con riserva prevista dall’art. 4, comma 7, del bando, che consente la partecipazione a chi sia iscritto ai percorsi di abilitazione dell’a.a. 2024/2025, con riserva sciolta positivamente al conseguimento del titolo entro il 31 gennaio 2026.
Il bene finale perseguito era la partecipazione al concorso, cui era funzionale il previo conseguimento del titolo abilitativo. Il termine del 29 ottobre 2025 per la presentazione delle domande, determinato ai sensi dell’art. 10, comma 2, del bando, è scaduto senza che consti la partecipazione con riserva. L’eventuale annullamento degli atti impugnati non arrecherebbe, dunque, alcuna utilità.
Richiamata la giurisprudenza sul punto (Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1), il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese sono compensate per intero, non avendo le parti svolto ulteriore attività difensiva dopo la fase cautelare.
Nota della Redazione
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