Atto dovuto di esecuzione del giudicato e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione dà esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo che ha annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto costituisce atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, quando la spettanza dell’appalto risulti accertata per effetto della predeterminazione dei punteggi e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le censure concernenti la verifica di anomalia dell’offerta e la revisione prezzi non sono più proponibili, essendo la relativa questione coperta dal giudicato. La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’avvenuta esecuzione del rapporto, rende il ricorso improcedibile, con condanna del rinunciante alle spese degli atti compiuti ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., salvo che il collegio non ritenga di compensarle.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura aperta indetta dalla Prefettura di Udine per la gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presso l’ex Caserma Cavarzerani di Udine. All’esito della gara, l’aggiudicazione era stata disposta in favore di altra società cooperativa.
A seguito del contenzioso, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello della controinteressata, annullando l’aggiudicazione, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato e disponendo il subentro nell’esecuzione del servizio. La Prefettura ha quindi adottato il provvedimento del 13.11.2025, con cui ha preso atto dell’annullamento e dell’inefficacia, disponendo l’esecuzione in favore della controinteressata. La ricorrente ha impugnato tale atto, deducendo la necessità di una nuova aggiudicazione, l’omessa verifica dei requisiti e dell’anomalia dell’offerta e la contraddittorietà dell’operato amministrativo in tema di revisione prezzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente è irrituale, non integrando i requisiti formali richiesti dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che impone la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Da tale irritualità il Tribunale desume comunque il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Sul merito delle doglianze, il Tribunale osserva che il provvedimento gravato costituisce atto dovuto, trovando fondamento nell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 7945 del 10.10.2025, che ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro dell’appellante nell’esecuzione del servizio.
Quanto alla declaratoria di inefficacia, non risultano dedotti specifici e oggettivi motivi ostativi. Con particolare riguardo al subentro, pur trattandosi di gara retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non residuano profili di discrezionalità, poiché la rigida e predeterminata fissazione dei punteggi e le indicazioni non confutate dell’appellante hanno consentito di accertare la spettanza dell’appalto in favore di quest’ultima, ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. c), e 124, comma 1, cod. proc. amm., richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, seconda sezione, 24 novembre 2005, proc. C-331/04.
Ne consegue il rigetto delle censure in materia di verifica di anomalia dell’offerta, ormai coperte dal giudicato. Anche le doglianze sulla presunta illegittima applicazione della revisione prezzi non risultano supportate dal necessario interesse, a fronte del definitivo riconoscimento della spettanza dell’aggiudicazione alla controinteressata. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di causa, liquidate in € 7.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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