Esecuzione del giudicato e Carta docente: obbligo del Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 405 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione statale, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il rimedio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario nei termini fissati e, per l’ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’omessa contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente conferma la fondatezza della domanda.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 247/2023 del 10 maggio 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuna, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 3.000,00.
Le interessate assumono che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 6 marzo 2025. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso di specie tale termine risulta scaduto, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 22 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.
Sul punto la decisione richiama espressamente un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura delle ricorrenti.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.