Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 23 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Ne consegue che il giudizio di conto instaurato nei confronti di tale soggetto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi, restando fermo l’obbligo di rendicontazione amministrativa e il regime di responsabilità proprio del consegnatario con debito di vigilanza.
Il Fatto
Il giudizio riguarda un conto giudiziale reso da una funzionaria di un Comune, per l’esercizio finanziario 2023, con riferimento alla gestione di beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente. La questione sottoposta al Collegio concerneva in via preliminare l’ammissibilità e la procedibilità del conto, prima ancora del merito della gestione.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva rilevato che la gestione rendicontata non riguardava beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia, trattandosi di beni di uso abituale, destinati al servizio degli uffici e non custoditi in magazzino. Su queste basi l’agente contabile, con osservazioni depositate, ha aderito alle conclusioni del relatore e ha chiesto l’archiviazione del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama inoltre il D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, alimentata dall’acquisizione in stock di beni e caratterizzata da consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa non è più funzionale all’uso ma al rifornimento continuativo, con configurazione di una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti e costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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