Oneri di urbanizzazione da convenzione urbanistica e inammissibilità dell’impugnativa delle NTA (TAR Lombardia n. 2127 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio, contenuto nelle premesse della convenzione urbanistica, all’art. 31 delle NTA del Piano delle Regole comporta l’assoggettamento dell’ambito di lottizzazione alla disciplina integrale della norma tecnica, con riferimento tanto all’ampliamento delle destinazioni ammesse quanto al regime degli oneri di urbanizzazione e degli standard per esse previsti. È inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento o disapplicazione della norma tecnica recepita nella convenzione, poiché la previsione contrattuale resta autonoma rispetto alla fonte regolamentare. Il privato che presenti un piano attuativo può assumere oneri maggiori di quelli previsti dalla legge, in ragione del principio di autoresponsabilità e della complessiva valutazione di convenienza economica dell’operazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato un piano attuativo approvato dal Comune e ha stipulato una convenzione urbanistica. In attuazione dell’accordo ha ottenuto un permesso di costruire per un capannone a destinazione produttiva secondaria. Successivamente ha presentato una seconda SCIA per la conversione del deposito in centro sportivo per il padel, con zona fitness, ristorazione e studio fisioterapico.
Il Comune ha sospeso l’efficacia della segnalazione certificata di agibilità e, con successiva nota, ha contestato la qualificazione dell’intervento e la determinazione del contributo di costruzione, quantificando gli oneri con le tariffe del terziario. La società ha impugnato la nota e lo schema di calcolo, chiedendo l’accertamento del minore importo dovuto e l’annullamento o la disapplicazione della norma tecnica del PGT; ha poi impugnato per motivi aggiunti l’avviso di accertamento esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’operato comunale come applicazione, sin dall’origine, della disciplina speciale dell’art. 31, comma 2, delle NTA, recepita nella convenzione. Le osservazioni sulla non applicabilità della tabella regionale invocata dalla società si collocano, invece, su un piano logicamente subordinato.
La norma tecnica assimila alle attività produttive secondarie, ammettendole, le attività commerciali o di artigianato di servizio con particolare incidenza sul carico urbanistico, prevedendo per esse gli oneri e i parcheggi del terziario. Il rinvio alla norma è contenuto nelle premesse della convenzione, laddove si richiama la destinazione a produttivo secondario e le attività ammesse di cui all’art. 31 del Piano delle Regole, in conformità alle prescrizioni del PGT. La stessa società, con la SCIA in variante, si è avvalsa di tale disciplina richiamandola nella relazione illustrativa.
Il Collegio non condivide la tesi dell’applicazione parziale della norma tecnica, limitata alla sola previsione di favore. Il tenore letterale della convenzione richiama l’art. 31 senza distinguo: in assenza di diversa indicazione, il rinvio esprime la volontà di assoggettare l’ambito alla disciplina complessiva, sia quanto alle destinazioni ammesse sia quanto al regime degli oneri e degli standard. Il calcolo con le tariffe del terziario è pertanto corretto, mentre le doglianze relative alla tabella regionale non incidono sulla sua legittimità.
Quanto alla domanda di annullamento o disapplicazione della norma tecnica, essa è inammissibile per carenza di interesse. La disciplina è stata recepita nella convenzione, divenendo parte dell’assetto negoziale: anche se la norma fosse viziata, la previsione contrattuale non ne sarebbe incisa. Il Collegio richiama il principio per cui è facoltà del privato accettare una quantificazione degli oneri maggiore rispetto a quella di legge, nell’ambito della valutazione di convenienza economica, con conseguente obbligo di corrispondere l’importo pattuito. Ne derivano l’infondatezza dei motivi aggiunti, di illegittimità derivata, e la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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