Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile (TAR Lombardia n. 1898 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura speciale alle liti redatta su foglio analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, notificata in copia informatica insieme all’atto, è valida solo se reca in sé gli elementi identificativi della controversia: l’oggetto, le parti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La congiunzione documentale dei due file non supplisce alla genericità del mandato, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità o la contemporaneità del rilascio rispetto all’elaborazione del ricorso, come imposto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. Il vizio integra un requisito di ammissibilità e non è sanabile tramite rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché l’arresto plenario non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per l’esecuzione del titolo, chiedendo l’ordine di conformazione, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: secondo la giurisprudenza richiamata, l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, e notificata in copia informatica in allegato alla PEC contenente ricorso e relata. Il testo non indicava né il Tribunale presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a delegare il difensore nel “presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
Il Collegio ha applicato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone la procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto. Tale eccezione non è estensibile in forza dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la congiunzione informatica non assicura la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore.
Il Tribunale ha quindi preso le distanze dall’indirizzo che equipara la procura digitalizzata allegata alla PEC alla procura in calce, richiamando la decisione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio e il ricorso all’errore scusabile, non ricorrendo incertezza normativa, poiché l’arresto plenario ha confermato un indirizzo già esistente e la parte avrebbe potuto aderirvi prudentemente.
Il ricorso, notificato il 1° dicembre 2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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