Validità triennale della graduatoria d’istituto e legittimo affidamento del candidato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 112 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria d’istituto per il reclutamento del personale docente a tempo determinato conserva l’efficacia temporale stabilita dal bando originario: ove questo ne preveda la validità triennale, l’istituzione che l’ha formata può ripristinarne l’originaria durata con annullamento in autotutela di una precedente riduzione, con effetti ex tunc, senza che si tratti di proroga. Il ricorso a graduatorie di altre istituzioni è legittimo quando il Consiglio Accademico abbia preventivamente definito un criterio univoco di scorrimento, in linea con le indicazioni del MUR. Non sussiste legittimo affidamento tutelabile del candidato collocato in posizione utile in una graduatoria mai formalmente adottata dall’istituzione che ha nominato altri.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato al diciottesimo posto nella graduatoria di un Conservatorio, impugna la nomina disposta da altro Conservatorio in favore di un controinteressato, per la cattedra di teoria, ritmica e percezione musicale a tempo determinato. Lamenta che l’amministrazione abbia attinto da una graduatoria di diversa istituzione, ritenuta scaduta, invece di utilizzare quella in cui egli risultava in posizione utile.
Espone di aver chiesto quale Conservatorio avesse adottato la propria graduatoria, di aver ricevuto risposta con l’elenco degli istituti interessati e di aver verificato che solo il Conservatorio resistente aveva proceduto alla nomina. Propone istanza di accesso e di autotutela, senza esito, e ricorre deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla nomina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconduce i cinque motivi a un’unica contestazione: la scelta dell’amministrazione di attingere dalla graduatoria di altra istituzione, asseritamente inefficace, in luogo di quella che vedeva il ricorrente in posizione utile. Su questo si concentra la decisione.
Il rilievo assorbente è che la graduatoria utilizzata non era scaduta alla data della designazione. L’art. 6 del bando ne prevedeva la validità triennale a partire dall’anno accademico 2022/2023, dunque per tutto il 2024/2025. La previsione è conforme al provvedimento del MUR del 28 ottobre 2024, secondo cui sono utilizzabili le graduatorie la cui vigenza al momento della stipula del contratto sia prevista dal bando originario.
Il Conservatorio resistente aveva chiesto chiarimenti all’istituzione di origine, ricevendo conferma della vigenza della graduatoria. Con successivo decreto, il direttore ha annullato in autotutela la precedente riduzione biennale, ripristinando con efficacia ex tunc la durata triennale. Non si è trattato di proroga, ma di ripristino dell’originaria validità: l’atto non è stato impugnato e i suoi effetti si sono consolidati.
Il dedotto difetto di motivazione è smentito dalla delibera del Consiglio Accademico del 24 ottobre 2024, che ha confermato il criterio dello scorrimento delle graduatorie già utilizzate, se vigenti, e in subordine di quelle più recenti. Tale criterio è coerente con il MUR, che richiede la preventiva definizione di un criterio univoco per il ricorso a graduatorie di altre istituzioni.
Quanto all’affidamento, la graduatoria invocata dal ricorrente non è mai stata adottata formalmente dal Conservatorio resistente, che l’aveva acquisita solo a titolo prudenziale. Inoltre, secondo i criteri deliberati, si sarebbe dovuta scorrere altra graduatoria, più recente di quella considerata. La doglianza relativa all’anno accademico successivo esula dal thema decidendum. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.