Condono edilizio non sanabile nella fascia dei 150 metri dalla battigia (TAR Sicilia n. 1773 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia dei 150 metri dalla battigia, posto dall’art. 15 della legge regionale siciliana n. 78/1976, preclude la sanatoria dell’opera abusiva ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985. La portata genuinamente interpretativa e retroattiva dell’art. 2, comma 3, della L.R. Sicilia n. 15/1991 è stata confermata dalla Corte costituzionale n. 72 del 2025, che ha escluso la lesione di alcun affidamento legittimo. Ne consegue l’insanabilità delle costruzioni realizzate dopo il 31.12.1976 entro tale fascia, salvo quelle destinate alla diretta fruizione del mare. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono integra un vizio non invalidante, stante la natura vincolata dell’accertamento.
Il Fatto
I ricorrenti, madre e figli, sono comproprietari di un edificio realizzato nel 1983 su un terreno acquistato nello stesso anno, sito entro la fascia dei 150 metri dalla battigia nel territorio di un Comune siciliano. Nel 1986 la comproprietaria presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L.R. Sicilia n. 37/1985.
Nel 1998 il Comune accertava l’insanabilità dell’immobile. Con provvedimento del 25.06.2019 negava la sanatoria, richiamando l’insanabilità di cui all’art. 33 della legge n. 47/1985 e all’art. 23, comma 10, della L.R. n. 37/1985, per opere realizzate dopo il 31.12.1976 entro i 150 metri dalla battigia. Nel dicembre 2024 il Comune adottava l’ordinanza di demolizione, notificata al ricorrente. I ricorrenti impugnavano entrambi i provvedimenti, sostenendo la tempestività dell’impugnazione del diniego per non averne avuto conoscenza prima della notifica dell’ingiunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i ricorsi per identità oggettiva dei provvedimenti impugnati e contitolarità dell’immobile. Ha poi ritenuto di prescindere dall’eccezione in rito del Comune, attesa la pregnanza delle ragioni di infondatezza nel merito.
Nel merito, la doglianza sostanziale è infondata. L’incontestata ubicazione dell’opera entro i 150 metri dalla battigia esclude l’applicazione della sanatoria e il relativo regime di silenzio-assenso. Il vincolo di inedificabilità assoluta rende l’opera non sanabile ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985.
Quanto alla portata del vincolo, per costante giurisprudenza l’inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia rende insanabile qualsiasi opera abusiva, salvo quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 78/1976 e completate entro il 31.12.1976. Sono escluse le sole opere destinate alla diretta fruizione del mare, cui non appartiene il manufatto abitativo. Il Collegio richiama propri precedenti (TAR Sicilia n. 1734 del 2021, n. 908 del 2021, n. 1773 del 2025, n. 1264 del 2026).
La natura interpretativa e retroattiva dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991 è stata confermata dalla Corte costituzionale n. 72 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal C.G.A.R.S. nei medesimi termini. La Consulta ha chiarito che la disposizione del 1991 si salda con quella del 1976 in un precetto unitario fin dall’origine, escludendo che l’affidamento su una diversa interpretazione radichi un affidamento meritevole di tutela.
È infondato anche il vizio formale. La comunicazione di avvio del procedimento risulta notificata con raccomandata con avviso di giacenza ritornato al mittente per compiuta giacenza. Anche superando le questioni sulla notifica, l’omissione della comunicazione endoprocedimentale è vizio non invalidante, stante la natura vincolata dell’accertamento. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese in solido.
Nota della Redazione
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