Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile nel processo amministrativo telematico (TAR Lombardia n. 1896 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore e allegata in copia informatica alla notificazione, è affetta da genericità e determina l’inammissibilità del ricorso qualora non indichi l’oggetto, le parti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. L’incorporazione ex art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non estende al processo telematico l’ipotesi della procura apposta in calce, perché l’allegazione informatica non garantisce la preventiva contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore. Il vizio non è sanabile dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria, poiché la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4484/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la quale era stata accertata la pretesa alla corresponsione, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, della somma di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica in allegato alla PEC, non indicava né il Tribunale amministrativo regionale presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a richiamare il diritto alla carta docenti.
Preliminarmente, il Collegio ha escluso che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’avviso per il contraddittorio è necessario solo se il rilievo d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione; l’assenza in udienza integra rinuncia implicita al contraddittorio.
Nel merito, l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede una procura speciale che indichi l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità adita. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto. Tale eccezione non è estensibile per via analogica all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: quando i due documenti non sono congiunti materialmente in formato cartaceo, la procura deve recare in sé elementi esaustivi, perché la mera allegazione informatica non garantisce la contezza del sottoscrittore.
Il Collegio ha quindi disatteso l’orientamento opposto, ritenuto antecedente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha sancito come la procura speciale debba preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.
Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza è negativa. La procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, escludendosi il potere di rinnovazione. Non è concedibile l’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente. Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025 la regolarizzazione non è più ammessa. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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