Accesso difensivo agli atti della Guardia di Finanza su segnalazioni UIF valutarie (TAR Lombardia n. 1568 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, la documentazione trasmessa dall’UIF alla Guardia di Finanza in relazione a un procedimento sanzionatorio valutario è ostensibile quando ricorre il nesso di strumentalità necessaria con l’esigenza di difendersi nel giudizio di opposizione al decreto sanzionatorio. Gli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 231/2007 non costituiscono ostacolo assoluto all’accesso, cedendo di fronte al diritto di difesa. Il giudice dell’accesso non può valutare profili attinenti al merito, quale la tempestività della contestazione, che restano riservati al giudizio sull’opposizione. La fondatezza del ricorso in materia di accesso assorbe la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2008, per avere omesso la dichiarazione di importazione di denaro contante. La sanzione amministrativa applicata ammonta a euro 882.000,00. Per difendersi nel giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale ordinario, il ricorrente ha presentato alla Guardia di Finanza un’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex legge n. 241/1990, per acquisire le segnalazioni e comunicazioni che avevano dato impulso agli accertamenti.

La Guardia di Finanza ha respinto l’istanza con nota del 24.09.2025, sostenendo che il Reparto non aveva formato i documenti richiesti, che gli atti erano sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 4, lett. e), d.m. n. 603/1996 e degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 231/2007, e che la violazione era emersa dal verbale delle dichiarazioni del 06.09.2024. Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato la motivazione di una pronuncia del Consiglio di Stato resa in un giudizio analogo, con cui era stato accolto il ricorso per l’accesso nei confronti della Banca d’Italia. In quella sede le ragioni del diniego erano state già ritenute recessive, con particolare riferimento all’ostacolo rappresentato dalla disciplina sugli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 231/2007.

Il Tribunale ha ricostruito i presupposti dell’accesso difensivo: la posizione legittimante, sussistente in presenza dell’esigenza di curare o difendere interessi giuridici, e il nesso di strumentalità necessaria tra la posizione tutelata e il documento richiesto, richiamando propri precedenti di Sezione. Ha poi ricordato che l’Adunanza Plenaria n. 4/2021 ha imposto un rigoroso e motivato vaglio sul collegamento tra documentazione richiesta e situazione finale da tutelare.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha già accertato che i documenti richiesti sono in possesso della Guardia di Finanza, a questa trasmessi dall’UIF, e che non sono sottratti all’accesso in quanto finalizzati a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Il nesso di strumentalità necessaria risulta adeguatamente allegato già nell’istanza, in relazione alle comunicazioni trasmesse dall’UIF al Ministero e alla Guardia di Finanza, rispetto alle quali può rilevare la questione della tempestività della contestazione.

Il Collegio ha inoltre precisato che, ai fini della decisione sull’accesso, non possono essere valutate le deduzioni dell’amministrazione sulla pretesa tempestività della contestazione. Tali profili attengono al merito del giudizio sul provvedimento sanzionatorio e non possono essere esaminati dal giudice dell’accesso. Sussiste quindi il rapporto di strumentalità necessaria con le esigenze difensive nel giudizio di opposizione al decreto sanzionatorio.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato alla Guardia di Finanza di consentire l’accesso, mediante trasmissione dei documenti, entro 30 giorni dalla comunicazione, previo oscuramento dei dati personali a tutela della riservatezza dei terzi. La fondatezza del ricorso ha comportato l’assorbimento della questione di legittimità costituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *