Il pagamento della quota ridotta del 25% ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso avverso il payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 10465 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, come convertito dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo satisfattivo dell’obbligazione di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: il versamento, entro trenta giorni, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue integralmente l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Tale pagamento, intervenuto in pendenza di giudizio, determina il venir meno dell’interesse al ricorso e la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore della Direzione Sanità della Regione Toscana di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida.
In pendenza di giudizio, la ricorrente dichiarava di aver versato la somma ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, chiedendo comunque una pronuncia di cessazione della materia del contendere. All’udienza straordinaria del 22 maggio 2026 la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, ha ridefinito il regime degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, stabilendo che tali obblighi si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La norma prevede, inoltre, che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, configurando un meccanismo di definizione satisfattoria della controversia che incide direttamente sull’interesse azionato.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di aver corrisposto la somma ridotta prevista dalla norma sopravvenuta; il Tribunale, pur rilevando la mancata produzione di attestazione del pagamento, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione resa in atti per ritenere venuto meno l’interesse alla decisione. L’esito del giudizio è pertanto la improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, senza pronuncia sul merito delle censure.
L’andamento della lite, caratterizzato dalla sopravvenienza normativa, ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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