Presupposti e limiti dell’ordinanza sindacale per versanti rocciosi (TAR Liguria n. 693 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 267/2000 è legittima quando ricorrano un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, la provvisorietà e temporaneità degli effetti e la proporzionalità del provvedimento. La situazione di pericolo attuale deve essere comprovata da una compiuta e mirata istruttoria che dia conto dell’effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento quando l’attivazione delle garanzie partecipative sia incompatibile con l’urgenza di provvedere, anche se la situazione di pericolo è nota da tempo.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito nel territorio del Comune di Diano Marina impugnava l’ordinanza sindacale con cui gli era stato ingiunto di eseguire tutti gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sul proprio fondo, a seguito di un evento franoso e del cedimento del terreno. Con successivi provvedimenti, l’amministrazione aveva esteso le prescrizioni ad altri privati proprietari e prorogato il termine per provvedere.
Il ricorrente, dopo l’opposizione del comune alla sede straordinaria, ha riassunto il giudizio deducendo la carenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, l’insussistenza dell’attualità del pericolo, l’indeterminatezza delle prescrizioni, la violazione delle garanzie partecipative e l’invalidità derivata degli atti successivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 54, d.lgs. n. 267/2000 e sull’eccesso di potere. Richiamati i principi consolidati per cui il potere di ordinanza sindacale presuppone un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, il collegio ha precisato che è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo, purché il pericolo permanga al momento dell’emanazione dell’atto. Nella specie, l’attualità del pericolo risultava comprovata dalla relazione della polizia locale del 5 marzo 2021 e dalla relazione tecnica del successivo 10 marzo, che avevano accertato il distacco di massi dalla scarpata e l’instabilità della parete rocciosa, posta a pochi metri dalla strada statale Aurelia.
La circostanza che non si fossero verificati ulteriori cedimenti dopo l’adozione dei provvedimenti non inficia la legittimità dell’atto, poiché rileva esclusivamente la sussistenza di una situazione di pericolo al momento dell’intervento, non potendosi far dipendere dal caso la legittimità del provvedimento. Quanto all’indeterminatezza delle prescrizioni, il tribunale ha osservato che l’amministrazione ha legittimamente indicato ai privati l’obiettivo da raggiungere, ferma restando la libertà di individuare la soluzione tecnica più adeguata, e che la prescrizione di produrre una perizia statica asseverata costituisce un normale adempimento volto a comprovare la cessazione della situazione di pericolo.
In ordine alla dedotta omissione delle garanzie partecipative, il collegio ha ritenuto la pretermissione non illegittima, vertendosi in un’ipotesi in cui la serrata scansione cronologica degli eventi rendeva l’attivazione del contraddittorio un ulteriore fattore di pericolo. L’intervento di messa in sicurezza realizzato dal ricorrente con blocchi di cemento è stato infine giudicato inidoneo a soddisfare le esigenze di tutela della pubblica incolumità, non essendo funzionale a mettere in sicurezza il versante né ad impedire del tutto l’accesso di persone o veicoli all’area interessata.
Nota della Redazione
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